(1) Il responsabile della certificazione e della registrazione dei dati degli interventi fecondativi deve trasmettere la parte di modulo all’uopo predisposta all’organizzazione responsabile della marcatura del bestiame entro 35 giorni dalla data di compilazione.
(2) L’organizzazione responsabile della marcatura provvede all'inserimento su supporto meccanografico dei dati degli interventi, alla loro elaborazione distinta per allevamento, riproduttore, responsabile della certificazione e alla trasmissione dei dati elaborati, almeno una volta all’anno, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, alla Ripartizione provinciale Agricoltura, all'Associazione italiana allevatori (AIA) o ad altro ente che tiene il libro genealogico o il registro anagrafico di specie o razza.
(3) I centri di produzione dello sperma ed i recapiti devono trasmettere annualmente, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, alla Ripartizione provinciale Agricoltura, i dati desunti dai rispettivi registri di carico e scarico.