(1) I moduli per la certificazione degli interventi fecondativi sono predisposti dalla Ripartizione provinciale Agricoltura.
(2) I registri di carico e scarico devono contenere le indicazioni stabilite dalla Ripartizione provinciale Agricoltura.
(3) I moduli per la certificazione degli interventi fecondativi possono essere addebitati al richiedente al prezzo stabilito periodicamente dalla Ripartizione provinciale Agricoltura.
(4) L'allevatore della fattrice conserva per due anni l’apposita parte di modulo di registrazione dell'intervento fecondativo.