Deutsch
-
Italiano
-
Ladin
|
Rete Civica dell'Alto Adige
|
Amministrazione Provinciale
|
Feedback
|
Alto contrasto
Home
|
Direzione Provinciale
|
A
A
A
In vigore al
RICERCA:
Testo
Anno
Numero
Articolo
Natura
Delibera della Giunta provinciale
Parere
Corte costituzionale
Tribunale amministrativo regionale
Circolare
Accordo di Parigi
Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
Contratto collettivo
Deutsch
Italiano
Ladin
In vigore al: 11/09/2012
Visualizza note
Visualizza massime
Stampa
|
Esporta in PDF
|
Invia
Normativa provinciale
Agricoltura
Zootecnia
Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2012, n. 16
CAPO III Inseminazione artificiale
Art. 12 (Recapiti - Obblighi)
e) Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2012, n. 16
1)
Disciplina della riproduzione animale
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicato nel B.U. 29 maggio 2012, n. 22.
Art. 12 (Recapiti - Obblighi)
(1)
Tutti i recapiti che forniscono materiale seminale nel territorio della provincia di Bolzano:
possono detenere e distribuire materiale seminale ed embrioni provenienti esclusivamente da centri di produzione dello sperma o di embrioni autorizzati secondo la legislazione UE dalle autorità competenti dei rispettivi stati membri;
devono tenere, anche in forma elettronica, un registro cronologico di carico per il materiale seminale disponibile, da cui risulti la relativa provenienza e di scarico per quello distribuito, da cui risultino gli allevamenti acquirenti o i nominativi degli operatori che l'hanno acquistato o ricevuto in deposito per l'impiego esclusivo in azienda;
devono comunicare annualmente, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello d’esercizio, alla Ripartizione provinciale Agricoltura il numero di dosi di materiale seminale ed embrioni, distinte per riproduttore, distribuite ai vari allevamenti e agli operatori identificati dal relativo codice;
devono rendere pubblico il prezzo della inseminazione artificiale per ciascun riproduttore e comunicarlo alla Ripartizione provinciale Agricoltura;
possono distribuire, direttamente o in depositi in precedenza concordati o a domicilio, materiale seminale ed embrionale esclusivamente a veterinari, ad operatori pratici e operatori laici aziendali d’inseminazione artificiale o ai loro delegati, nonché ad operatori di altri recapiti collegati;
per ogni atto di vendita di materiale seminale congelato o di embrioni devono rilasciare un documento accompagnatorio contenente i dati relativi a specie, razza e matricola del riproduttore maschio cui il materiale seminale appartiene, sempre che dette informazioni non siano già contenute nella fattura;
devono consentire il libero accesso nei locali del recapito al personale incaricato della vigilanza.
Caricamento in corso
Deutsch
Italiano
Ladin
Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
A Masi chiusi
B Interventi a favore dell' agricoltura
C Bonifica e ricomposizione fondiaria
D Agenzia Demanio provinciale, Centro di sperimentazione Laimburg e servizio fitopatologico
E Zootecnia
a) LEGGE PROVINCIALE 31 marzo 1988, n. 13
b) Legge provinciale 29 giugno 1989, n. 1
c) Legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9
d) LEGGE PROVINCIALE 5 novembre 2001, n. 11
e) Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2012, n. 16
Ambito di applicazione
Monta naturale privata e pubblica per la riproduzione animale
Inseminazione artificiale
Art. 6 (Impianti per l'inseminazione artificiale)
Art. 7 (Centri di produzione - Autorizzazioni)
Art. 8 (Centri di produzione dello sperma - Requisiti)
Art. 9 (Centri di produzione dello sperma - Obblighi)
Art. 10 (Recapiti - Autorizzazione)
Art. 11 (Recapiti - Requisiti)
Art. 12 (Recapiti - Obblighi)
Art. 13 (Inseminazione artificiale - Requisiti dei riproduttori maschi)
Art. 14 (Inseminazione artificiale per le razze autoctone e per i tipi etnici a limitata diffusione)
Art. 15 ( Pratica dell’inseminazione artificiale - Presupposti)
Art. 16 ( Materiale seminale nell'azienda)
Certificazione degli interventi fecondativi
Importazione ed esportazione di bestiame e materiale riproduttivo
Vigilanza e controlli
Norme finali
F Igiene dei prodotti alimentari
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico