(1) Ai fini della lavorazione dei prodotti alimentari devono essere rispettati i requisiti previsti dalla normativa dell’Unione europea in materia di igiene degli alimenti.
(2) La cucina casalinga può essere utilizzata per la lavorazione di prodotti alimentari, se la lavorazione dei prodotti avviene in un momento diverso dall’utilizzo privato della cucina.
(3) È ammessa la lavorazione di prodotti alimentari diversi nel medesimo locale di lavorazione purché ciò avvenga in momenti diversi.
(4) La Giunta provinciale può emanare, sulla base di una proposta presentata dal Servizio veterinario provinciale insieme all’Ufficio provinciale Igiene e salute pubblica, linee guida che stabiliscono i requisiti per i locali di lavorazione, tenuto conto del tipo di lavorazione, delle quantità lavorate nonché dei metodi tradizionali di lavorazione.