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In vigore al: 11/09/2012
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Normativa provinciale
Agricoltura
Igiene dei prodotti alimentari
Decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2012, n. 10
Art. 2 ( Definizioni)
k) Decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2012, n. 10
1)
Produzione, lavorazione e vendita al pubblico di prodotti agricoli
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicato nel B.U. 17 aprile 2012, n. 16.
Art. 2 ( Definizioni)
(1)
Ai fini dell’applicazione del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
Prodotti agricoli primari di propria produzione sono i prodotti primari ottenuti esclusivamente su fondi utilizzati per la coltura o per l'allevamento dall’imprenditore agricolo che ne ha la proprietà o la disponibilità ad altro titolo, e situati in Alto Adige o nelle province confinanti con l’Alto Adige.
Prodotti lavorati di propria produzione sono i prodotti ottenuti prevalentemente dalla lavorazione di propri prodotti agricoli primari. Se ai fini della lavorazione devono essere acquistati quali materia prima prodotti agricoli primari, essi devono provenire da imprese agricole dell’Alto Adige ed essere di propria produzione. Sono considerati prodotti lavorati di propria produzione anche i prodotti ricavati da materie prime dell’impresa agricola e trasformati per conto terzi in un’altra azienda.
Venditore diretto è l’impresa agricola che produce, lavora e vende i suoi prodotti ai sensi del presente regolamento. Tali prodotti possono essere venduti sia al consumatore o alla consumatrice finale che ad aziende.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
A Masi chiusi
B Interventi a favore dell' agricoltura
C Bonifica e ricomposizione fondiaria
D Agenzia Demanio provinciale, Centro di sperimentazione Laimburg e servizio fitopatologico
E Zootecnia
F Igiene dei prodotti alimentari
a) LEGGE PROVINCIALE 24 ottobre 1978, n. 55
b) Legge provinciale 30 marzo 1988, n. 12
c) Legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10
d) Legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1
e) LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 2003, n. 3
e) LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1979, n. 14
f) Decreto del Presidente della Provincia 7 aprile 2003, n. 10
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 maggio 2003, n. 18
h) Legge provinciale 16 novembre 2006, n. 13
i) Decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22
j) Legge provinciale 16 giugno 2010 , n. 8
k) Decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2012, n. 10
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico