(1) La dotazione finanziaria di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, è ridotta in ragione delle maggiori entrate stimate che derivano ai comuni dall’introduzione dell’imposta municipale ad aliquote base, al lordo delle minori entrate derivanti delle eventuali agevolazioni introdotte dai comuni ai sensi dell’articolo 1.