(1) La dichiarazione di messa in esercizio dell’attrezzatura, ove prescritta per legge, è effettuata, per conto del datore di lavoro o dell’utilizzatore, dal produttore, venditore, installatore, noleggiatore o concedente in uso all’atto della materiale consegna dell’attrezzatura stessa.
(2) Il datore di lavoro che intende mettere in esercizio l’attrezzatura in un momento successivo deve avvisare l’utilizzatore, il produttore, il venditore, l’installatore, il noleggiatore o il concedente in uso e provvedere alla dichiarazione di messa in esercizio dell’attrezzatura in proprio.
(3) La dichiarazione di messa in esercizio deve essere inviata alla sede locale dell’INAIL al fine dell’attribuzione del relativo numero di matricola.
(4) In occasione della prima verifica periodica, il soggetto all’uopo incaricato, di seguito denominato verificatore, compila la scheda tecnica di identificazione, che costituisce parte integrante della documentazione dell’attrezzatura di lavoro.
(5) La dichiarazione di messa in esercizio di cui ai commi 1 e 2 e la scheda tecnica di identificazione di cui al comma 4 devono essere conformi agli standard stabiliti dalle norme sulla costituzione e gestione dei relativi registri pubblici. La scheda tecnica di identificazione deve in ogni caso riportare la ragione sociale del fabbricante e del proprietario, il luogo di installazione ove questa sia stabile, il tipo e il modello dell’attrezzatura, il numero di fabbrica e l’anno di costruzione, la capacità di lavoro, la data e il numero di revisione delle istruzioni per l’uso, la certificazione, la dichiarazione di conformità CE e la dichiarazione di corretta installazione, ove prevista, nonché la descrizione sommaria e le caratteristiche principali dell’attrezzatura.