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In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 16 marzo 2012, n. 71)
Liberalizzazione dell'attività commerciale

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Pubblicata nel B.U. 20 marzo 2012, n. 20.

Art. 2 (Comunicazione)

(1) L’avvio e il trasferimento dell’attività commerciale o l’ampliamento della superficie di vendita devono essere preceduti da comunicazione al comune territorialmente competente. La comunicazione deve contenere:

  1. l’indirizzo, i riferimenti catastali e la destinazione urbanistica;
  2. l’indicazione della superficie di vendita e dell’offerta merceologica;
  3. la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali nonché, se richiesti, dei requisiti professionali;
  4. la dichiarazione di essere iscritto nel Registro delle imprese, ovvero, di aver provveduto a richiederne l’iscrizione nel caso di imprese neocostituite.

(2) Nei 60 giorni a seguire il comune verifica l’esistenza dei requisiti di cui al comma 1 nonché dei requisiti igienico-sanitari dei locali destinati alla vendita.

(3) Il sindaco ordina la chiusura immediata dell’attività commerciale, qualora siano riscontrati l’assenza di una o più condizioni per l’attivazione, il trasferimento o l’ampliamento dell’attività commerciale.