In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

m) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 41)
Cooperative di garanzia fidi e accesso al credito delle piccole e medie imprese

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 24 gennaio 2012, n. 4.

Art. 4 (Contributi per l’integrazione dei fondi rischi delle Cooperative di garanzia fidi)

(1) Al fine di sostenere lo sviluppo dell’attività di garanzia delle Cooperative di garanzia fidi, la Provincia può erogare, di norma con periodicità annuale, contributi ordinari al fondo rischi, commisurati ad uno o a più dei seguenti indicatori dell’attività delle Cooperative di garanzia fidi:

  1. importo delle garanzie e co-garanzie erogate distinte per tipologia contrattuale e forma di finanziamento;
  2. livello medio del rischio di credito nell’economia associato alle garanzie erogate e regole di gestione del rischio adottate dalle Cooperative di garanzia fidi;
  3. incremento del patrimonio per sottoscrizioni dei soci e incremento del numero di imprese socie, quali indicatori di rilevanza della finalità mutualistica.

(2) La Giunta provinciale può assegnare contributi straordinari per integrare i fondi rischi delle Cooperative di garanzia fidi a seguito di operazioni societarie straordinarie, quali fusioni e incorporazioni, o situazioni di crisi eccezionali che determinino un forte squilibrio tra le esposizioni per garanzie prestate e la dotazione di fondi rischi. L’erogazione dei contributi straordinari è subordinata all’approvazione da parte della Provincia di un piano di riassetto patrimoniale e organizzativo presentato dalla Cooperativa di garanzia fidi beneficiaria.

(3) La Giunta provinciale può assegnare contributi straordinari o autorizzare lo svincolo di contributi a fondi rischi ordinari già concessi e non utilizzati per incrementare le riserve patrimoniali delle Cooperative di garanzia fidi ai fini dell’iscrizione all’Albo degli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche.

(4) Possono beneficiare dei contributi ordinari di cui al presente articolo, anche in deroga ai requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), le Cooperative di garanzia fidi organizzate a livello nazionale limitatamente a programmi di attività svolti a favore di imprese aventi sede legale e produttiva in provincia di Bolzano. Tali programmi sono oggetto di una convenzione che viene approvata dalla Giunta provinciale.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionA Provvidenze per l' ecomonia in generale
ActionActiona) Legge provinciale 2 marzo 1973, n. 10
ActionActionb) Legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79
ActionActionc) Legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25 
ActionActiond) Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9 
ActionActione) Legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 44
ActionActionf) Legge provinciale 5 aprile 1995, n. 8
ActionActiong) Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 
ActionActionh) Legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14 
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2008, n. 15
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2008, n. 54
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 11 dicembre 2008 , n. 71
ActionActionl) Legge provinciale 5 luglio 2011 , n. 5
ActionActionm) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4
ActionActionB Difesa dei consumatori
ActionActionC Disposizioni varie
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico