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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Provincia 23 dicembre 2011, n. 451)
Modifica al regolamento di esecuzione delle norme in materia di pubblici esercizi ( legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58)

1)
Pubblicato nel B.U. 10 gennaio 2012, n. 2.

Art. 1

(1) Il comma 1 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito:

“1. Il sindaco attesta la corrispondenza dell’esercizio pubblico alle prescrizioni tecniche di cui agli articoli 2 e 3, sulla base delle dichiarazioni di conformità o dei verbali di collaudo di cui all’articolo 4 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, e successive modifiche, nonché del parere del rappresentante dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige nella commissione edilizia comunale.”

Art. 2

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è inserito il seguente comma 2:

“2. Nei ristoranti spetta al gestore stabilire, se la somministrazione delle bevande avviene anche indipendentemente dalla somministrazione dei pasti.”

Art. 3

(1) Il comma 1 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito:

“1. La licenza di esercizio per le mense aziendali è richiesta dal titolare dell’azienda o dal legale rappresentante dell’associazione o della cooperativa appositamente costituita dal personale aziendale. La conduzione può essere affidata ad un soggetto diverso dal titolare della licenza, purché in possesso dei requisiti di cui all’articolo 18 della legge, il cui nome deve risultare dalla licenza.”

Art. 4

(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 2/bis:

“2/bis. La commissione di cui al comma 7 dell’articolo 33 della legge può controllare gli esercizi ricettivi e svolgere dei controlli a campione su almeno il sei per cento dei medesimi al fine di verificare la correttezza della loro classificazione.”

(2) Il comma 4 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. Per camere e unità abitative in esercizi di nuova costruzione nonché camere e unità abitative in esercizi esistenti, per la cui ristrutturazione o ampliamento è richiesta la concessione edilizia, si intendono le camere e le unità abitative per le quali è stata rilasciata una concessione edilizia dopo il 10 novembre 1999. Negli esercizi classificati con 3 stelle superior, 4 stelle superior e 5 stelle sono considerate tali invece le stanze per le quali è stata rilasciata una concessione edilizia dopo il 11 maggio 2005, mentre per le unità abitative di tali livelli di classificazione vale la data di entrata in vigore del presente regolamento di esecuzione.”

Art. 5

(1) L’articolo 13 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito:

“Art. 13 Alberghi e ostelli per la gioventù

1. Gli alberghi per la gioventù sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di gruppi di giovani e dei rispettivi accompagnatori, condotte con finalità di lucro.

2. Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di giovani o di gruppi di giovani e dei rispettivi accompagnatori, condotte senza finalità di lucro da enti, associazioni o circoli.”

Art. 6

(1) Il comma 2 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito:

“2. La notifica di cui all’articolo 44, comma 2, della legge deve essere effettuata entro ventiquattro ore dal momento dell’arrivo di ogni cliente, salvo che l’esercizio sia situato in località isolata, nel qual caso la notifica deve pervenire all’autorità di pubblica sicurezza il più presto possibile.”

(2) Il comma 3 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito:

“3. In caso di comitive organizzate, la notifica di cui all’articolo 44, comma 2, della legge deve essere eseguita per il solo capocomitiva e ad essa deve essere allegato un elenco firmato dal medesimo e recante il nome, il cognome, la residenza, la nazionalità e la data di nascita dei componenti la comitiva.”

Art. 7

(1) Il comma 1 dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito:

“1. Per il rilascio delle licenze temporanee di cui all’articolo 9, comma 2, della legge non è richiesta una qualificazione professionale. Tali licenze sono rilasciate per gli esercizi e per le manifestazioni d’intrattenimento o di svago e simili con autorizzazione temporanea, quando la dimensione degli esercizi e il tipo di intrattenimento o svago offerto ne giustifichino la richiesta e l’attività di somministrazione possa essere ritenuta una valida integrazione dei servizi offerti. La somministrazione di pasti e bevande è effettuata esclusivamente nell’orario di apertura del locale o nel corso della manifestazione.”

Art. 8

(1) La rubrica del capo IX del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituita:

“CAPO IX

Qualificazione professionale”

Art. 9

(1) L’articolo 29 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito:

„Art. 29 Requisiti professionali Corsi e titoli di studio

1. Ai fini della dimostrazione della qualificazione professionale sono riconosciuti anche i diplomi di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno biennale, purché nel corso di studi siano previste le materie di cui all’articolo 22, comma 1, lettera b), della legge.

2. La validità dei corsi professionali seguiti all’estero da cittadini italiani e non italiani, ai fini della qualificazione professionale, è accertata secondo le vigenti norme in materia.

3. Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e per quelli ad essi equiparati, la validità dei corsi è accertata dalle amministrazioni competenti.”

Art. 10

(1) Il comma 2 dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito:

“2. L’esame comprende una prova scritta e una orale; la prova scritta consiste nella compilazione di un questionario, quella orale in un colloquio. Alla prova orale è ammesso solo chi supera la prova scritta. La prova orale è pubblica. Il certificato attestante la qualificazione professionale è rilasciato solo ad avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.”

(2) Il testo in lingua tedesca del comma 3 dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito:

“3. Das Gesuch um Teilnahme an der Prüfung ist bei der Handelskammer einzureichen. Zur Prüfung zugelassen werden können sämtliche Personen, die die Pflichtschule abgeschlossen haben und im Sinne des Gesetzes handlungsfähig sind. Die Überprüfung dieser Voraussetzungen wird vor der Prüfung vorgenommen und den Betroffenen innerhalb von 90 Tagen nach Einreichen des Gesuches mitgeteilt.“

Art. 11

(1) L’articolo 31 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito:

„Art. 31 (Requisiti professionali Esercizio di attività specifiche)

1. Il possesso del requisito di cui all’art. 22, comma 1, lettera c) della legge è dimostrato come segue:

  1. se trattasi di attività esercitata in qualità di dipendente, mediante idonea documentazione atta a dimostrare l’iscrizione all’assicurazione previdenziale obbligatoria per l’esercizio della predetta attività;
  2. se trattasi di attività esercitata dal coniuge, dal parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, o di attività esercitata dal socio lavoratore, mediante comprovata iscrizione all’assicurazione previdenziale obbligatoria per l’esercizio della predetta attività.

2. La gestione di un esercizio di somministrazione di bevande non vale ai fini del riconoscimento dell’esperienza professionale volta all’ottenimento dell’abilitazione alla conduzione di pubblici esercizi. Non è altresì sufficiente, al fine di dimostrare l’abilitazione professionale, l’esperienza professionale biennale in un esercizio di somministrazione di bevande. In tali casi deve essere sostenuto un esame orale avente per oggetto le materie di cui all’articolo 22, comma 1, lettera b), della legge che fanno riferimento alla somministrazione di pasti.”

Art. 12

(1) La rubrica dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituita:

„Art. 32 (Commissione per l’abilitazione alla conduzione di pubblici esercizi)”

(2) Il comma 3 dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito:

“3. L’ordine del giorno deve essere inviato ai membri della commissione almeno cinque giorni prima di ciascuna riunione.”

Art. 13

(1) Il comma 4 dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito:

“4. Chi intende avvalersi della facoltà di cui all’articolo 14, comma 1, della legge, deve dimostrare il possesso, oltre che dei requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della stessa, anche della qualificazione professionale di cui all’articolo 20 della legge.”

(2) Il comma 5 dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito:

“5. In caso di trasferimento temporaneo dell’esercizio, la licenza rilasciata al subentrante reca espressa menzione del suo carattere transitorio, in relazione alla temporaneità del trasferimento predetto. Riacquistato il possesso dell’esercizio, il cedente, purché abbia i requisiti prescritti, ha titolo al rilascio di una nuova licenza, corrispondente a quella posseduta originariamente e può avvalersi della facoltà di cui all’articolo 14, comma 1, della legge.”

Art. 14

(1) Il testo in lingua tedesca del comma 4 dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito:

“4. Handelt es sich um den Neubau eines Betriebes, so kann die im Absatz 3 vorgesehene Frist im Rahmen des im Artikel 42 Absatz 1 des Gesetzes vorgesehenen Höchstausmaßes verlängert werden.“

Art. 15

(1) Le tabelle A e B dell’allegato E del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, sono sostituite dalle allegate tabelle A e B.

Art. 16

(1) La lettera d) del comma 3 della tabella D dell’allegato E del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituita:

“d) le stelle devono essere a sei punte ed avere un diametro esterno di mm 45 ed un diametro interno di mm 23. Le stelle devono essere in vetro giallo ed incastrate nella targa d’acciaio, dalla quale devono sporgere di mm 1,5. Per gli esercizi dei livelli di classificazione “superior” la lettera “S” è in vetro bombato, di colore giallo, di cm 2,5 di altezza, ed è posizionata alla destra delle stelle e nella parte superiore della linea centrale delle stesse, ad incastro nella targa d’acciaio con sporgenza di 1 mm. Le stelle sono poste sotto l’abbreviazione (lettera).”

Art. 17 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche:

  1. l’articolo 5;
  2. il comma 1 dell’articolo 15;
  3. l’articolo 25;
  4. l’articolo 26;
  5. l’articolo 27;
  6. l’articolo 28;
  7. il comma 1 dell’articolo 30;
  8. i commi 2 e 4 dell’articolo 32;
  9. l’articolo 33;
  10. l’articolo 34;
  11. la lettera c) del comma 2 dell’articolo 36;
  12. l’articolo 38;
  13. l’articolo 39;
  14. l’allegato F.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

ALLEGATO E
(Articolo 12, comma 1, del D.P.G.P. n. 11/1989)
Criteri per la classificazione degli esercizi alberghieri

Tabella A
REQUISITI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI (esclusi i residences)

Sono classificati in base alla presente tabella anche gli esercizi che hanno camere ed unità abitative, quando l’offerta prevalente è composta da camere.

Per l'assegnazione ad un determinato livello di classificazione l'esercizio alberghiero deve avere i requisiti obbligatori previsti per tale livello di classificazione.

 

Note:

(1)  Obbligatorio per esercizi a 1 stella.

(2)  Obbligatorio per esercizi a 2 stelle.

(3)  Obbligatorio per esercizi a 3 stelle.

(3S)  Obbligatorio per esercizi a 3 stelle “superior”.

(4)  Obbligatorio per esercizi a 4 stelle.

(4S)  Obbligatorio per esercizi a 4 stelle “superior”.

(5)  Obbligatorio per esercizi a 5 stelle.

È consentita la mancanza di un requisito obbligatorio.

Requisiti non derogabili sono:

  1. la dimensione delle camere;
  2. il numero dei collaboratori.

Quando le "voci" relative ai requisiti obbligatori sono divise in sottovoci, la sottovoce obbligatoria per un determinato livello di classificazione può essere sostituita con altra sottovoce di grado superiore.

Hotel tipo A: Esercizi con licenza annuale o stagionale ed una permanenza media degli ospiti alloggiati oltre i tre giorni.

Hotel tipo B: Esercizi con licenza annuale e con una permanenza media degli ospiti alloggiati fino a tre giorni.

 

1.DOTAZIONE

La qualità delle dotazioni, degli impianti e delle attrezzature, devono corrispondere agli standard usuali dei singoli livelli di classificazione.

1.01 DOTAZIONE STANDARD DEI LOCALI-BAGNO

  1. Il locale-bagno è completo, se dotato di lavabo, WC, vasca da bagno o doccia, specchio con presa corrente, acqua calda e fredda, asciugatoio da bagno, asciugamano e riserva di carta igienica.

1.02  DOTAZIONE STANDARD DELLE CAMERE

  1. Letto, tavolino, armadio, comodino o equivalente, cestino rifiuti e, per le camere senza bagno, specchio con presa corrente e lavabo con acqua calda e fredda

1.03  DIMENSIONE MINIMA DELLE CA-MERE

1.03.1.1  Hotel tipo A

Negli esercizi esistenti almeno il 80% delle camere deve avere le seguenti superfici nette:

 

Camere doppie

camere singole

incluso il locale bagno privato:

incluso il locale bagno privato:

30 mq

20 mq (5)

25 mq

17 mq (4S)

21 mq

15 mq (4)

19 mq

14 mq (3S)

17 mq

13 mq (3)

 

  1. Le camere per le quali non sono previste delle superfici minime, devono corrispondere alle norme in materia di igiene e sanità.

1.03.1.2 Le camere degli esercizi di nuova costruzione, nonché le camere di esercizi esistenti, per la cui ristrutturazione o ampliamento è richiesta la concessione edilizia, devono avere per il 100% le seguenti superfici nette, incluso il locale-bagno privato:

 

Camere doppie

camere singole

incluso il locale bagno privato:

incluso il locale bagno privato:

35 mq

25 mq (5)

30 mq

20 mq (4S)

25 mq

17 mq (4)

23 mq

16 mq (3S)

20 mq

15 mq (3)

15 mq

12 mq (2) (1)

 

1.03.2.1  Hotel tipo B

Negli esercizi esistenti almeno il 80% delle camere deve avere le seguenti superfici nette:

 

Camere doppie

camere singole

incluso il localebagno privato:

incluso il locale bagno privato:

26 mq

18 mq (5)

23 mq

15 mq (4S)

19 mq

14 mq (4)

17 mq

14 mq (3S)

15 mq

13 mq (3)

 

  1. Le camere per le quali non sono previste delle superfici minime, devono rispondere alle norme in materia di igiene e sanità.

1.03.2.2 Le camere degli esercizi di nuova costruzione, nonché le camere di esercizi esistenti, per la cui ristrutturazione o ampliamento è richiesta la concessione edilizia, devono avere per il 100% le seguenti superfici nette incluso il locale-bagno privato:

 

Camere doppie

camere singole

incluso il locale bagno privato:

incluso il locale bagno privato:

30 mq

22 mq (5)

27 mq

18 mq (4S)

22 mq

16 mq (4)

20 mq

16 mq (3S)

18 mq

15 mq (3)

15 mq

12 mq (2) (1)

 

1.04  DIMENSIONE DELLE CAMERE SENZA LOCALE-BAGNO

Queste camere devono rispondere alle norme in materia di igiene e sanità.

  1. Se oltre alle camere si dispone anche di unità abitative, queste devono avere la superficie prevista per un residence dell’equivalente livello di classificazione.

 

1.05 COLLABORATORI, COMPRESI I COLLABORATORI FAMIGLIARI A TEMPO PIENO

  1. Se si dispone anche di unità abitative, il 40% di queste è preso in considerazione per calcolare il numero dei collaboratori. Ad esempio, in presenza di 40 camere e 10 unità abitative si rende necessario un numero di collaboratori pari a 44 unità. (3S) (4) (4S) (5)
  2. Nell’arco di ogni anno turistico (dal 1° novembre al 30 ottobre) il numero previsto di collaboratori deve essere presente almeno nei giorni di occupazione piena dei posti letto. Il periodo individualmente necessario si ottiene dividendo i pernottamenti ufficialmente denunciati per il numero dei posti letto a disposizione degli ospiti e sottraendo il 30% dal relativo risultato. (3S) (4) (4S) (5)

 

1.05.1  Hotel tipo A

  1. Oltre ai collaboratori familiari a tempo pieno, si calcolano solo gli addetti al servizio di ricevimento e di portineria-informazioni, ai piani, in cucina, al bar e servizio ristorante, in relazione alle camere o alle unità abitative (in tale rapporto non sono da includersi gli addetti ai servizi non destinati agli ospiti alloggiati):

 

1:1,5

per garni 1:4

(5)

1:2

per garni 1:5

(4S)

1:2,5

per garni 1:6

(4)

1:3,5

per garni 1:10

(3S)

1:4

per garni 1:12

(3)

1:8

per garni 1:15

(2)

 

1.05.2  Hotel tipo B

  1. Numero degli addetti al servizio di ricevimento, di portineria-informa-zioni e di notte:

3  (5)

2  negli esercizi fino a 40 camere (4) (4S)

3  negli esercizi con più di 40 camere (4) (4S)

2  (3S)

 

  1.   inoltre, addetti ai piani (pulizia delle camere, cambio della biancheria) in rapporto alle camere
  1. a)  in esercizi la cui biancheria viene lavata all’esterno:
    1:12 (5)
    1:14 (4S)
    1:17 (4) (3S)
  2. in esercizi la cui biancheria viene lavata in proprio:
    1:10 (5)
    1:12 (4S)
    1:15 (4) (3S)

 

2.  PRESTAZIONE DI SERVIZI

 

2.01  SERVIZIO DI RICEVIMENTO E DI PORTINERIA-INFORMAZIONI

  1. Reception (bancone di ricevimento) (4S) (5)
  2. assicurati 24/24 ore con personale addetto in via esclusiva (5)
  3. assicurati 24/24 ore con un addetto (4S)
  4. assicurati 16/24 ore con un addetto (3S) (4)
  5. assicurati 12/24 ore con un addetto (1) (2) (3)

 

2.02 SERVIZIO DI NOTTE

  1. tramite personale addetto esclusivamente a questo servizio (5)
  2. tramite un addetto (4S)
  3. addetto disponibile a chiamata (1) (2) (3) (3S) (4)

 

2.03 SERVIZIO CUSTODIA VALORI

  1. cassetta di sicurezza in ogni camera o per tutte le camere (3S) (4) (4S) (5)
  2. cassaforte in albergo (3)

 

2.04 TRASPORTO INTERNO DEI BAGAGLI

  1. assicurato 24/24 ore (5) (4S)
  2. assicurato 16/24 ore (4) (3S)
  3. su richiesta (3)

 

2.05 SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE

  1. in sala apposita o sala ristorante (3) (3S) (4) (4S) (5)
  2. in sale comuni anche destinate ad altri usi (2)
  3. servizio reso in camera a richiesta del cliente (4) (4S) (5)

 

2.06 ORARIO DELLA PRIMA COLAZIONE

  1. illimitato (5)
  2. dalle ore 7.00 alle ore 11.00 (4) (4S)
  3. dalle ore 7.00 alle ore 10.00 (2) (3) (3S)

 

2.07 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI//SERVIZIO RISTORANTE garantito 7 giorni la settimana (non per garni)

  1. ore 11.00 - 23.00, ove la possibilità di scelta può essere anche limitata al di fuori dell’orario dei pasti (5)
  2. pranzo: 2 ore ed offerta di spuntini per almeno 2 ore al pomeriggio
    cena: 2,5 ore (4S)
  3. pranzo: 2 ore
    cena: 2,5 ore (4)
  4. pranzo: 2 ore
    cena: 2 ore (3) (3S)

 

2.08 SCELTA MENU

(non per garni e non per hotel tipo B)

  1. à la carte con possibilità di scelta tra almeno 5 pietanze per ogni portata (5)
  2. scelta tra almeno 3 menu, ognuno dei quali con un minimo di 4 portate e offerta à la carte con almeno 10 pietanze (4S)
  3. scelta tra almeno 3 menu da 4 portate (4)
  4. scelta tra almeno 2 menu da 4 portate (3S)
  5. scelta tra almeno 2 menu (3)

 

2.09 SERVIZIO BAR

  1. assicurato 16/24 ore con personale addetto in via esclusiva, anche nelle camere o unità abitative (4S) (5)
  2. assicurato 16/24 ore con personale addetto (3S) (4)
  3. assicurato 12 ore con personale addetto (3)

 

2.10 FRIGO BAR

  1. in tutte le camere e unità abitative (4) (4S) (5)

 

2.11 LINGUE CORRENTEMENTE PARLATE dagli addetti di ricevimento portineria-informazioni:

  1. 4 lingue, tra cui tedesco, italiano, inglese (4S) (5)
  2. 3 lingue: tedesco, italiano, inglese/francese (3S) (4)
  3. 2 lingue: tedesco, italiano (3)

 

2.12 CAMBIO BIANCHERIA

 

2.12.1 lenzuola e federe:

  1. a giorni alterni, su richiesta giornalmente (4S) (5)
  2. ogni 3 giorni (3S) (4)
  3. ogni 4 giorni (3)
  4. una volta alla settimana (1) (2)
  5. (salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente)

 

2.12.2 asciugamani e asciugatoi:

  1. tutti i giorni (3S) (4) (4S) (5)
  2. a giorni alterni (2) (3)
  3. due volte alla settimana (1)
  4. (salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente)

 

2.13 LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA DEGLI OSPITI

  1. resa entro le 24 ore, ad eccezione delle giornate di fine settimana e festive (5)
  2. il servizio deve essere garantito (4S)

 

2.14 PULIZIA NELLE CAMERE E UNITÀ ABITATIVE

  1. due volte al giorno (4) (4S) (5)
  2. una volta al giorno (1) (2) (3) (3S)

 

2.15 INFORMAZIONI PER GLI OSPITI

  1. Info sull’esercizio ed i servizi offerti (p.es. brochure informativa in camera, canale TV dedicato ecc.) (3S) (4) (4S) (5)

 

 

3. DOTAZIONI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE

 

3.01 NUMERO DEI LOCALI-BAGNO PRIVATI (COMPLETI), RISPETTO AL NUMERO DELLE CAMERE O UNITÀ ABITATIVE

  1. il 100% (3S) (4) (4S) (5)
  2. almeno il 90% (3)
  3. almeno il 80% (2)
  4. (per esercizi di nuova apertura il 100%) (1) (2) (3)

 

3.02 NUMERI DEI LOCALI-BAGNO COMUNI (COMPLETI)

  1. uno ogni 8 posti letto non serviti da locale-bagno privato (1) (2) (3)

 

3.03 RISCALDAMENTO

  1. in tutto l'esercizio (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

 

3.04 ASCENSORE PER I CLIENTI

L’ascensore, ove previsto, deve raggiungere tutti i livelli accessibili agli ospiti:

  1. negli esercizi con più di due livelli (3S) (4) (4S) (5);
  2. negli esercizi con più di tre livelli (3).
  3. Deroghe a questo requisito sono possibili in edifici storici, qualora l'installazione non sia attuabile per ragioni di tutela dei beni culturali.

 

3.05 DISPONIBILITÀ DI SUITES

  1. camera e soggiorno separati, con una superficie complessiva minima di mq 40 (5)
  2. qualora esistenti, camera e soggiorno separati e con una superficie complessiva corrispondente alla superficie minima prevista per la relativa camera + 10 mq (3) (3S) (4) (4S)

 

3.06 TELEVISIONE

  1. in tutte le camere o unità abitative (3S) (4) (4S) (5)
  2. televisore ad uso comune, se le camere o unità abitative non sono tutte dotate di televisione (3)

 

3.07 TELEFONO NELLE CAMERE O UNITA' ABITATIVE

  1. in tutte le camere e unità abitative, abilitato alla chiamata esterna diretta (3) (3S) (4) (4S) (5)

 

3.08 LINEE TELEFONICHE ESTERNE

  1. un apparecchio telefonico ad uso comune (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

 

3.09 TELEFAX ED ALLACCIAMENTO AD INTERNET DISPONIBILE PER GLI OSPITI (3) (3S) (4) (4S) (5)

 

3.10 SALA DA PRANZO E AREE SOGGIORNO

Trattasi di aree nelle quali gli ospiti possono soggiornare 24 ore al giorno. Ad eccezione per gli esercizi a 1 o 2 stelle, non sono considerate aree di soggiorno, per esempio, il bar pubblico, la sala da pranzo, le sale per riunioni e seminari, le aree relax degli impianti wellness e simili.

3.10.1 Hotel tipo A (non per Garni):

  1. un locale ad uso comune che può coincidere con la sala ristorante o il bar (se l'esercizio dispone di un’unica sala, quest’ultima dev'essere messa a disposizione degli ospiti alloggiati anche tra i pasti) (1)
  2. sala da pranzo con il 100% di posti a sedere in relazione ai letti, nonché un’area soggiorno adeguata alla capacità ricettiva dell’esercizio (2)
  3. sala da pranzo con il 80% di tavoli in relazione alle camere, più un’area soggiorno adeguata alla capacità ricettiva dell’esercizio (3)
  4. sala da pranzo con il 80% di tavoli in relazione al numero delle camere, nonché un’area soggiorno adeguata alle esigenze elevate degli ospiti alloggiati e con una superficie complessiva di almeno 2 mq per ogni camera e di 1 mq per ogni eventuale unità abitativa (3S)
  5. sala da pranzo con il 100% di tavoli in relazione al numero delle camere, nonché aree di soggiorno adeguate alle esigenze elevate degli ospiti alloggiati e con una superficie complessiva di almeno 2 mq per ogni camera e di 1 mq per ogni eventuale unità abitativa (4)
  6. sala da pranzo con il 100% di tavoli in relazione al numero delle camere, nonché aree di soggiorno adeguate alle esigenze elevate degli ospiti alloggiati e con una superficie complessiva di almeno 4 mq per ogni camera e di 2 mq per ogni eventuale unità abitativa (4S) (5)

 

3.10.2 Hotel tipo B (non per Garni):

  1. un locale ad uso comune che può coincidere con la sala ristorante o il bar (qualora l’esercizio disponga di un’unica sala, quest’ultima deve essere messa a disposizione degli ospiti alloggiati anche tra i pasti (1) (2)
  2. una sala da pranzo e un’area di soggiorno adeguate alla capacità ricettiva dell’esercizio (3) (3S)
  3. una sala da pranzo e aree di soggiorno adeguate alla capacità ricettiva dell’esercizio (4) (4S)
  4. una sala da pranzo e aree di soggiorno adeguate alla capacità ricettiva dell’esercizio e alle esigenze elevate degli ospiti alloggiati (5)

 

3.10.3 Garni:

  1. un locale ad uso comune (1)
  2. una sala colazione con il 100% di posti a sedere in relazione al numero dei letti e che, al di fuori dell’orario della prima colazione, deve essere messa a disposizione come locale soggiorno (2) (3)
  3. una sala colazione con il 100% di posti a sedere in relazione al numero dei letti, nonché un’area di soggiorno adeguata alla capacità ricettiva dell’esercizio (3S)
  4. una sala colazione con il 100% di posti a sedere in relazione al numero dei letti, nonché aree di soggiorno adeguate alla capacità ricettiva dell'esercizio (4 (4S)
  5. una sala colazione con il 100% di posti a sedere in relazione ai letti, nonché aree di soggiorno adeguate alla capacità ricettiva dell'esercizio e alle esigenze elevate degli ospiti alloggiati (5)

 

3.11 BAR (non per garni)

  1. banco bar in locale appositamente attrezzato (non obbligatorio in presenza di un bar esterno, ma con accesso diretto dall’esercizio) (4) (4S) (5)
  2. Banco bar posto in locale comune (non obbligatorio, qualora, oltre al locale soggiorno, esistesse un bar esterno, ma con accesso diretto dall’esercizio) (3) (3S)

Tabella B
REQUISITI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI RESIDENCE

Sono classificati in base alla presente tabella anche gli esercizi che hanno unità abitative e camere, quando l’offerta prevalente è composta da unità abitative.

Per l’assegnazione ad un determinato livello di classificazione l'esercizio alberghiero deve avere i requisiti obbligatori previsti per tale livello di classificazione.

 

Note:

(2)  Obbligatorio per residences a 2 stelle.

(3)  Obbligatorio per residences a 3 stelle.

(3S)  Obbligatorio per residences a 3 stelle “superior”.

(4)  Obbligatorio per residences a 4 stelle.

(4S)  Obbligatorio per residences a 4 stelle “superior”.

(5)  Obbligatorio per residences a 5 stelle.

 

È consentita la mancanza di un requisito obbligatorio.

 

Requisiti non derogabili sono:

  1. la dimensione minima delle unità abitative incluso il locale-bagno privato e la cucina ovvero il cucinino;
  2. il numero dei collaboratori.

Quando le "voci" relative ai requisiti obbligatori sono divise in sottovoci, la sottovoce obbligatoria per un determinato livello di classificazione può essere sostituita con altra sottovoce di grado superiore.

 

1. DOTAZIONE

 

La qualità delle dotazioni, degli impianti e delle attrezzature devono corrispondere agli standard usuali dei singoli livelli di classificazione.

 

1.01 DOTAZIONE STANDARD DEI LOCALI-BAGNO

  1. Il locale-bagno è completo se dotato di lavabo, WC, vasca da bagno o doccia, specchio con presa corrente, acqua calda e fredda, asciugatoio da bagno, asciugamano e riserva di carta igienica.

 

1.02 DOTAZIONE STANDARD DELLE CUCINE E DEI CUCININI

  1. Mobilio da cucina, fornello, lavello, frigorifero, portarifiuti

 

1.03 DOTAZIONE STANDARD DELLE CAMERE

  1. Letto, armadio, comodino o equivalente, lampada o appliques da comodino, illuminazione normale

 

1.04 DOTAZIONE STANDARD DEGLI APPARTAMENTI (in proporzione rispetto al numero dei letti)

  1. Tavolo da pranzo, sedie, stoviglie da cucina, servizio da tavola, posate, nonché l'usuale occorrente per la pulizia

 

1.05 DIMENSIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE INCLUSO IL LOCALE-BAGNO PRIVATO E LA CUCINA RISPETTIVAMENTE IL CUCININO

 

fino a 2 letti fissi:

fino a 4 letti fissi:

48 mq (5)

65 mq (5)

40 mq (4S)

55 mq (4S)

36 mq (4)

50 mq (4)

34 mq (3S)

46 mq (3S)

32 mq (3)

42 mq (3)

28 mq (2)

38 mq (2)

 

Per ogni letto fisso in più oltre il quarto ulteriori:

10 mq (5)

8 mq (4S)

6 mq (4) (3S)

5 mq (3) (2)

 

  1. Il 80% delle unità abitative, incluso il locale-bagno privato e la cucina o il cucinino, deve avere le summenzionate superfici nette. Le unità abitative non comprese in questo 80% devono avere almeno la superficie netta prevista per i residences a tre stelle. (4S) (5)
  2. Il 80% delle unità abitative, incluso il locale-bagno privato e la cucina o il cucinino, deve avere le summenzionate superfici nette. Le unità abitative non comprese in questo 80% devono avere almeno la superficie netta prevista per i residences a due stelle. (3) (3S) (4)
  3. Le camere delle unità abitative devono rispondere alle norme in materia di igiene e sanità.
  4. Se, oltre alle unità abitative, si dispone anche di camere, queste devono avere la superficie prevista per un esercizio dell’equivalente livello di classificazione di cui alla tabella A.

 

1.06 DOPPIO SERVIZIO

  1. Le unità abitative con più di una camera da letto, devono disporre di un secondo locale-bagno. (4S) (5)
  2. Le unità abitative in esercizi di nuova costruzione, nonché le unità abitative in esercizi esistenti, per la cui ristrutturazione o ampliamento è richiesta la concessione edilizia, devono disporre del doppio servizio se sono dotate di più di 3 letti fissi. (4)

 

1.07 COLLABORATORI, COMPRESI I COLLABORATORI FAMILIARI A TEMPO PIENO

  1. Nell’arco di ogni anno turistico (dal 1° novembre al 30 ottobre) il numero previsto di collaboratori deve essere presente almeno nei giorni di occupazione piena dei posti letto. Il periodo individualmente necessario si ottiene dividendo i pernottamenti ufficialmente denunciati per il numero dei posti letto a disposizione degli ospiti e sottraendo il 30% dal relativo risultato.
  2. Oltre ai collaboratori familiari a tempo pieno, si calcolano solo gli addetti al servizio di ricevimento e di portineria-informazioni, ai piani, in cucina, al bar e servizio ristorante (non sono da includersi gli addetti ai servizi non destinati agli ospiti alloggiati).
  3. Numero degli addetti al servizio di ricevimento, di portineria-informa-zioni e di notte, nonché di ristorazione:
  1. negli esercizi fino a 20 unità
    4 (5)
    3 (4S)
  2. negli esercizi con più di 20 unità
    6 (5)
    4 (4S)

 

  1. inoltre, addetti ai piani (pulizia, cambio della biancheria) in rapporto alle unità
  1. in esercizi la cui biancheria viene lavata all’esterno:
    1:10 (5) (4S)
  2. in esercizi la cui biancheria viene lavata in proprio:
    1:8 (5) (4S)

 

  1. Solo per residences che dispongono anche di camere e se queste costituiscono almeno il 40% del totale delle unità.
  2. Secondo le prestazioni offerte dall’esercizio, trovano applicazione i criteri per la determinazione del numero di collaboratori previsto rispettivamente per un hotel o un garni. Per calcolare il numero dei collaboratori, le camere sono considerate al 100% e le unità abitative al 40%. Ad esempio, in presenza di 20 unità abitative e 15 camere si rende necessario un numero di collaboratori pari a 23 unità.

 

1:2,5 per garni 1:6 (4)

 

2. PRESTAZIONE DI SERVIZI

 

2.01 SERVIZIO DI RICEVIMENTO E DI PORTINERIA-INFORMAZIONI

  1. Reception (bancone di ricevimento) (4S) (5)
  2. assicurati 16/24 ore con un addetto in via esclusiva (5)
  3. assicurati 16/24 ore con un addetto (4S)
  4. assicurati 12/24 ore con un addetto (4)
  5. assicurati 10/24 ore con un addetto (3S)
  6. assicurati 8/24 ore con un addetto (3)
  7. assicurati 6/24 ore con un addetto (2)

 

2.02 SERVIZIO DI NOTTE

  1. tramite un addetto (5)
  2. addetto disponibile a chiamata (2) (3) (3S) (4) (4S)

 

2.03 SERVIZIO CUSTODIA VALORI

  1. cassetta di sicurezza per ogni unità abitativa o presente in tutte le unità abitative (3) (3S) (4) (4S) (5)

 

2.04 TRASPORTO INTERNO DEI BAGAGLI

  1. assicurato 24/24 ore (5)
  2. assicurato 16/24 ore (4S)
  3. assicurato 12/24 ore (4)
  4. su richiesta (3) (3S)

 

2.05 SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE

  1. in sala da pranzo (3S) (4) (4S) (5)
  2. servizio reso nell’appartamento a richiesta del cliente (4) (4S) (5)
  3. fornitura (messa a disposizione), a richiesta, di pane, latte ecc. (3)

 

2.06 ORARIO DI 1. COLAZIONE

  1. dalle ore 7.00 alle ore 11.00 (4S) (5)
  2. dalle ore 7.00 alle ore 10.00 (3S) (4)

 

2.07 RISTORAZIONE garantita 7 giorni la settimana

  1. à la carte con scelta tra almeno 5 pietanze per ogni portata e per almeno 4 ore al giorno (suddivise tra pranzo e cena) ed inoltre servizio-bar, offerta di semplici pietanze, spuntini caldi e freddi per almeno 14 ore al giorno (5)
  2. servizio-bar, offerta di semplici pietanze, nonché spuntini caldi e freddi per almeno 12 ore al giorno (4S)

 

2.08 LINGUE CORRENTEMENTE PARLATE dagli addetti di ricevimento portineria-informazioni

  1. 4 lingue, tra cui tedesco, italiano, inglese (4S) (5)
  2. 3 lingue: tedesco, italiano, inglese (3S) (4)
  3. 2 lingue: tedesco, italiano (3)

 

2.09 CAMBIO BIANCHERIA

 

2.09.1 Lenzuola e federe:

  1. a giorni alterni (4S) (5)
  2. almeno due volte alla settimana (3S) (4)
  3. almeno una volta alla settimana (2) (3)
  4. (salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente)

 

2.09.2 Asciugamani e asciugatoi:

  1. tutti i giorni (4S) (5)
  2. a giorni alterni (3S) (4)
  3. almeno due volte alla settimana (2) (3)
  4. (salvo diversa scelta del cliente a tutela dell’ambiente)

 

2.10 POSSIBILITÀ DI LAVAGGIO

  1. Lavatrice, asciugabiancheria, necessario per stirare (3) (3S) (4) (4S) (5)

 

2.11 LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA DEGLI OSPITI

  1. resa entro le 24 ore, ad eccezione delle giornate di fine settimana e festive (5)
  2. il servizio deve essere garantito (4S)

 

2.12 PULIZIA NELLE UNITÀ ABITATIVE

  1. due volte al giorno (5)
  2. una volta al giorno (4S)
  3. almeno due volte alla settimana (3) (3S) (4)
  4. almeno una volta alla settimana (2)

 

2.13 INFORMAZIONI PER GLI OSPITI

  1. Info sull’esercizio ed i servizi offerti (p.es. brochure informativa in camera, canale TV dedicato ecc.) (3S) (4) (4S) (5)

 

3. DOTAZIONI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE

 

3.01 RISCALDAMENTO

  1. In tutto l'esercizio (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

 

3.02 ASCENSORE PER I CLIENTI

L’ascensore, ove previsto, deve raggiungere tutti i livelli accessibili agli ospiti.

  1. negli esercizi con più di due livelli (3S) (4) (4S) (5)
  2. negli esercizi con più di tre livelli (3)
  3. Deroghe a questo requisito sono possibili in edifici storici, qualora l'installazione non sia attuabile per ragioni di tutela dei beni culturali.

 

3.03 TELEVISIONE

  1. in tutte le unità abitative (3) (3S) (4) (4S)
  2. almeno due televisori in ogni unità abitativa (5)

 

3.04 TELEFONO

  1. in tutte le unità abitative, abilitato alla chiamata esterna diretta (3) (3S) (4) (4S) (5)

 

3.05 LINEE TELEFONICHE ESTERNE

  1. un apparecchio telefonico ad uso comune (2) (3) (3S) (4) (4S) (5)

 

3.06 TELEFAX ED ALLACCIAMENTO AD INTERNET DISPONIBILE PER GLI OSPITI

  1. telefax (3) (3S) (4) (4S) (5)
  2. allacciamento internet in tutte le unità abitative (4S) (5)
  3. allacciamento internet disponibile nell’esercizio (3) (3S) (4)

 

3.07 AREE DI SOGGIORNO

Trattasi di aree nelle quali gli ospiti possono soggiornare 24 ore al giorno. Non sono considerate aree di soggiorno p.es. il bar pubblico, la sala da pranzo, le sale per riunioni e seminari, le aree relax degli impianti wellness e simili.

  1. un’area di soggiorno (3)
  2. un’area di soggiorno con una superficie di almeno 1 mq per ogni unità abitativa e 2 mq per ogni eventuale camera (3S) (4)
  3. aree di soggiorno con una superficie di almeno 2 mq per ogni unità abitativa e 4 mq per ogni eventuale camera (4S) (5)

 

3.08 VANI DISTINTI PER CAMERE E SOGGIORNO-CUCINA

  1. il 100% delle unità abitative (5)
  2. in almeno il 80% delle unità abitative e il 100% delle unità abitative in esercizi di nuova costruzione e delle unità abitative in esercizi esistenti, per la cui ristrutturazione o ampliamento è richiesta la concessione edilizia (4S)
  3. in almeno il 50% delle unità abitative e in almeno il 80% delle unità abitative in esercizi di nuova costruzione e delle unità abitative di esercizi esistenti, per la cui ristrutturazione o ampliamento è richiesta la concessione edilizia (4)