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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Provincia 23 dicembre 2011, n. 451)
Modifica al regolamento di esecuzione delle norme in materia di pubblici esercizi ( legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58)

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1)
Pubblicato nel B.U. 10 gennaio 2012, n. 2.

Art. 7

(1) Il comma 1 dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito:

“1. Per il rilascio delle licenze temporanee di cui all’articolo 9, comma 2, della legge non è richiesta una qualificazione professionale. Tali licenze sono rilasciate per gli esercizi e per le manifestazioni d’intrattenimento o di svago e simili con autorizzazione temporanea, quando la dimensione degli esercizi e il tipo di intrattenimento o svago offerto ne giustifichino la richiesta e l’attività di somministrazione possa essere ritenuta una valida integrazione dei servizi offerti. La somministrazione di pasti e bevande è effettuata esclusivamente nell’orario di apertura del locale o nel corso della manifestazione.”