(1) Il comma 2 dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito:
“2. L’esame comprende una prova scritta e una orale; la prova scritta consiste nella compilazione di un questionario, quella orale in un colloquio. Alla prova orale è ammesso solo chi supera la prova scritta. La prova orale è pubblica. Il certificato attestante la qualificazione professionale è rilasciato solo ad avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.”
(2) Il testo in lingua tedesca del comma 3 dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito:
“3. Das Gesuch um Teilnahme an der Prüfung ist bei der Handelskammer einzureichen. Zur Prüfung zugelassen werden können sämtliche Personen, die die Pflichtschule abgeschlossen haben und im Sinne des Gesetzes handlungsfähig sind. Die Überprüfung dieser Voraussetzungen wird vor der Prüfung vorgenommen und den Betroffenen innerhalb von 90 Tagen nach Einreichen des Gesuches mitgeteilt.“