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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Provincia 19 dicembre 2011, n. 441)
Modifica del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale - impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

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1)
Pubblicato nel B.U. 27 dicembre 2011, n. 52.

Art. 2

(1) Dopo il comma 4 articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2007, n. 52, e successive modifiche viene aggiunto il seguente comma 5:

„5. Impianti biogas devono osservare la distanza di almeno 200 m da edifici residenziali e da impianti per il tempo libero e sportivi. Questa distanza minima non si applica agli impianti biogas presso la sede di aziende agricole.”