(1) A decorrere dall’esercizio finanziario 2012, una quota pari all’1,5 per cento delle somme annualmente riversate alla Provincia quale compartecipazione al prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche (T.U.L.P.S.), è destinata alla prevenzione e alla riabilitazione dalla dipendenza dal gioco.
(2) Dopo il comma 2 dell’articolo 5/bis della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“2/bis. Per le finalità di cui al comma 1, le limitazioni spaziali e temporali sono estese ad ogni tipo di esercizio dedicato al gioco tramite apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche.”