(1) Il piano di azione è finalizzato in primo luogo alla tutela della popolazione dalle conseguenze a breve termine per la salute generate da concentrazioni di inquinanti atmosferici pari o superiori alle soglie di allarme o di informazione di cui all’allegato B.
(2) Il piano di azione ha anche lo scopo di contrastare circostanze contingenti e non prevedibili che potrebbero causare il superamento di uno o più valori limite o valori obiettivo di cui all’allegato A.
(3) Il piano di azione prevede l’applicazione di provvedimenti di carattere straordinario e temporaneo al fine di limitare o di sospendere le attività che contribuiscono all’insorgenza del superamento o del rischio di superamento dei valori limite, dei valori obiettivo e delle soglie di allarme.
(4) Il piano di azione prevede anche informazioni alla popolazione al fine di dare indicazioni utili alla tutela della salute e all’assunzione di comportamenti finalizzati alla riduzione delle emissioni di inquinanti.