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In vigore al: 11/09/2012

f) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 41)
Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica

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1)
Pubblicata nel B.U. Del 12 luglio 2011, n. 28.

Art. 3 (Accorpamento di concessioni di derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico)

[(1) Ai fini di migliorare lo stato di qualità ambientale dei corsi d’acqua interessati, i titolari di due o più concessioni di derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico esistenti, relative ad impianti consecutivi, possono richiedere l’accorpamento delle stesse.] 3)

(2) Qualora l’accorpamento delle concessioni non comporti lo spostamento del punto di presa dell’impianto più a monte e del punto di restituzione dell’impianto più a valle e non comporti l’estensione del periodo di utilizzo, l’accorpamento di cui al comma 1 è autorizzato dal competente assessore provinciale ovvero dalla Giunta provinciale, qualora almeno una delle concessioni accorpate sia una concessione di grande derivazione a scopo idrolettrico.

[(3) I disciplinari e i decreti di concessione delle singole concessioni accorpate vengono sostituiti da un unico disciplinare e da un unico decreto di concessione. Quale termine di scadenza delle concessioni accorpate è fissata la scadenza della concessione accorpata con la durata residua più lunga.] 3)

3)
I commi 1 e 3 dell’art. 3 della L.P. 21 giugno 2011, n. 4 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza della Corte costituzionale del 7 maggio 2012, n. 114.