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In vigore al: 11/09/2012

f) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 41)
Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica

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1)
Pubblicata nel B.U. Del 12 luglio 2011, n. 28.

Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano promuove la prevenzione e il contenimento dell’inquinamento luminoso e il conseguente risparmio energetico ai fini della conservazione e valorizzazione dell’ambiente nonché degli equilibri ecologici e della tutela della salute dei cittadini.

(2) A tal fine si intende per inquinamento luminoso ogni forma di luce artificiale che si disperde al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata, in particolar modo se orientata al di sopra della linea dell’orizzonte.

(3) Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1, la Giunta provinciale fissa entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, i criteri per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica nonché per il graduale adeguamento degli impianti pubblici esistenti. Entro un anno dall'approvazione della deliberazione di cui al presente comma i comuni elaborano il piano per  l’adeguamento degli impianti pubblici esistenti.