(1) Il controllo periodico dei ponti avviene con una frequenza prestabilita secondo le seguenti prescrizioni, definite in dettaglio ed aggiornate in base al disciplinare tecnico per i controlli periodici dell’amministrazione.
(2) Ai fini delle presenti disposizioni tecniche si intende per:
(3) Al fine di garantire la comparabilità dei risultati, il personale tecnico incaricato dell’esecuzione delle ispezioni deve avere una formazione specifica e possedere i seguenti requisiti: