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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Provincia 28 novembre 2011, n. 411)
Disposizioni tecniche sul collaudo e sul controllo statico e periodico dei ponti stradali

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1)
Pubblicato nel B.U. 6 dicembre 2011, n. 49.

Art. 6 (Controlli periodici di sorveglianza, vigilanza e ispezione)

(1) Il controllo periodico dei ponti avviene con una frequenza prestabilita secondo le seguenti prescrizioni, definite in dettaglio ed aggiornate in base al disciplinare tecnico per i controlli periodici dell’amministrazione.

(2) Ai fini delle presenti disposizioni tecniche si intende per:

  1. “sorveglianza permanente”: l'attività di normale controllo del piano viabile eseguita dal personale cantoniere durante le normali attività giornaliere. Il controllo si limita al piano viabile e non riguarda le strutture sottostanti. Per tale attività non è necessaria la redazione di un verbale. In caso di anomalia va segnalata la necessità di un'ispezione di cui alla lettera c).
  2. “vigilanza”: il controllo eseguito dal personale cantoniere ogni tre mesi, o in seguito ad un evento eccezionale, su tutte le opere censite e su tutti gli elementi visibili del ponte; nell’attività di vigilanza vengono segnalate per iscritto al Servizio centrale solo eventuali anomalie. In caso di anomalia va segnalata la necessità di un'ispezione di cui alla lettera c).
  3. “ispezione semplice”: l’attività di controllo da eseguirsi ogni due anni da personale tecnico (livello tecnico minimo di capocantoniere e/o geometra) su ponti di luce maggiore di 2,40 metri; di tale ispezione viene redatto apposito verbale, con assegnazione di una valutazione sugli elementi del ponte. I verbali e le valutazioni vengono inviati al Servizio centrale.
  4. “Ispezione complessa”: l'attività di controllo eseguita da personale tecnico su tutti i ponti di luce maggiore di 6,00 metri, al fine di elaborare dati oggettivamente confrontabili secondo gli standard adottati dall'ente gestore e nel rispetto delle prescrizioni di collaudo. L’ispezione complessa si effettua con le seguenti frequenze:
    1. ogni dieci anni, per luci fino a 10 metri;
    2. ogni sei anni, per luci fino a 20 metri;
    3. ogni tre anni, per luci maggiori di 20 metri;
    4. per ponti con particolari caratteristiche, l'ispezione e/o il monitoraggio sono da eseguirsi secondo le modalità e frequenze indicate nel collaudo.

(3) Al fine di garantire la comparabilità dei risultati, il personale tecnico incaricato dell’esecuzione delle ispezioni deve avere una formazione specifica e possedere i seguenti requisiti:

  1. il personale tecnico incaricato delle ispezioni semplici, anche privo di diploma di maturità, deve avere un’esperienza almeno quinquennale nel campo delle costruzioni stradali e una formazione specifica, impartita dal Servizio centrale, per la valutazione dello stato delle opere e la compilazione dei relativi rapporti secondo standard adottati dallo stesso Servizio;
  2. il personale tecnico incaricato delle ispezioni complesse deve essere esperto del settore ed essere in possesso di un diploma di maturità o di una laurea, nonché dell’attestazione della frequenza di corsi specifici sul metodo di valutazione adottato come standard dal Servizio centrale.
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ActionActiona) Decreto del Presidente della Provincia 28 novembre 2011, n. 41
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