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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Provincia 28 novembre 2011, n. 411)
Disposizioni tecniche sul collaudo e sul controllo statico e periodico dei ponti stradali

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1)
Pubblicato nel B.U. 6 dicembre 2011, n. 49.

Art. 3 (Contenuti del collaudo statico di ponti nuovi ed esistenti)

(1) Ad integrazione di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di collaudo statico ed ai fini della gestione del ponte nell'arco della sua vita utile, il certificato di collaudo statico deve essere corredato dalla documentazione e dai dati seguenti:

  1. individuazione cartografica precisa dell'opera;
  2. relazione di calcolo statico e disegni dell'effettiva esecuzione dell'opera, con indicazione delle grandezze statiche e dei valori di resistenza dei materiali, sempre che il collaudo per ponti esistenti non venga eseguito secondo quanto previsto all'articolo 4, commi 12 e 15;
  3. relazione del Direttore dei lavori a struttura ultimata (nel caso di ponti nuovi);
  4. descrizione precisa delle prove di collaudo con individuazione dei punti di applicazione dei carichi, dell’entità dei carichi, delle deformazioni misurate, della sensibilità degli strumenti utilizzati e degli intervalli di acquisizione. Tale descrizione deve consentire la ripetibilità futura delle prove, al fine di ottenere informazioni comparabili;
  5. per opere di significativa importanza, caratterizzazione dinamica dell’impalcato, sia teorica che ottenuta sperimentalmente per almeno i primi tre modi di vibrare, con una descrizione puntuale delle operazioni di eccitazione effettuate e con indicazione delle condizioni meteorologiche (temperatura, velocità del vento), al fine di ottenere prove perfettamente comparabili;
  6. i valori massimi ammessi relativi alla transitabilità dei mezzi eccezionali; detti valori sono definiti con disciplinare tecnico per i controlli statici dell’Amministrazione;
  7. nel caso in cui la verifica dei carichi convenzionali previsti dalle norme vigenti per la progettazione di nuovi ponti desse risultati insoddisfacenti, indicazione dei carichi ammessi dei mezzi pesanti ordinari e dei mezzi d’opera;
  8. eventuali prescrizioni motivate sul tipo e sulla frequenza delle ispezioni, nonché sul monitoraggio del ponte durante la vita utile, per garantirne la sicurezza, se disposto diversamente da quanto previsto all'articolo 6;
  9. prima ispezione “a tempo zero” con relazione fotografica dell’eseguito secondo lo standard del Servizio centrale di gestione ponti (di seguito denominato Servizio centrale). Nel caso di ponte nuovo tale ispezione deve essere firmata anche dall’appaltatore, quale documento dello stato di fatto alla consegna dell'opera;
  10. piano di manutenzione da elaborare secondo lo standard definito dall’Amministrazione; il collaudatore deve verificarne la conformità alle prescrizioni di collaudo;
  11. in caso di collaudo di ponti esistenti, l'eventuale indicazione motivata di un termine inferiore a quanto previsto all'articolo 7, entro il quale effettuare la revisione e il rinnovo del collaudo.
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ActionActiona) Decreto del Presidente della Provincia 28 novembre 2011, n. 41
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Obblighi dell'ente gestore (Servizio centrale di gestione ponti))
ActionActionArt. 3 (Contenuti del collaudo statico di ponti nuovi ed esistenti)
ActionActionArt. 4 (Controllo statico per la valutazione della sicurezza dei ponti esistenti)
ActionActionArt. 5 (Classificazione degli interventi di risanamento)
ActionActionArt. 6 (Controlli periodici di sorveglianza, vigilanza e ispezione)
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