(1) Le presenti disposizioni disciplinano la procedura e la frequenza dei vari controlli da eseguirsi sui ponti nel corso della loro vita utile sulle strade statali e provinciali della Provincia di Bolzano, ed integrano le norme vigenti sul collaudo statico dei ponti di nuova costruzione o risanati e sulla loro conservazione, manutenzione e valutazione.
(2) Ai fini dell’applicazione delle presenti disposizioni valgono le seguenti definizioni: