1) Ai sensi dell’art. 5, comma 7, della Legge Provinciale n. 17/93, con successive modifiche, l’Amministrazione Provinciale esegue, per almeno il 6 % delle domande, idonei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni.
2) Le domande da controllare vengono individuate mediante sorteggio e scelte da una commissione interna, costituita dalla Direttrice dell´Ufficio formazione personale sanitario e da due collaboratori/trici amministrativi/e. La commissione determina quali siano le dichiarazioni da controllare, le modalità di controllo ed i documenti che i/le richiedenti interessati/e devono inoltrare.
3) Se dai controlli emerge solo una piccola divergenza tra i dati dichiarati e quelli verificati, l'assegno di studio viene ridotto sulla base dei dati corretti. La differenza non spettante al/alla richiedente deve essere restituita all'Amministrazione Provinciale.
4) Se, in altri casi, dai controlli emerge la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il/la dichiarante decade dall´assegno di studio conseguito sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Sono da restituire in aggiunta gli interessi legali all’Amministrazione Provinciale. Ai sensi dell’art. 2 bis della Legge Provinciale n. 17/93, e successive modifiche, egli/ella viene escluso/a dall´assegnazione e non può fruire di assegni di studio per il seguente periodo:
- fino a 2 anni, per gli assegni di studio indebitamente percepiti fino ad un importo pari o inferiore ad Euro 5.000,00;
- fino a 3 anni, per gli assegni studio, indebitamente percepiti di importo compreso tra Euro 5.000,01 e Euro 10.000,00.
Tale periodo decorre dalla data, nella quale è stata commessa l’ultima azione o omissione che ha costituito il presupposto per la concessione del beneficio.