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In vigore al: 11/09/2012

Delibera 4 luglio 2011, n. 1020
Legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11 - Definizione delle disposizioni, di carattere generale e procedurale, inerenti alla valutazione delle studentesse e degli studenti nei licei, negli istituti tecnici e negli istituti professionali della Provincia Autonoma di Bolzano (modificata con delibera n. 164 del 06.02.2012)

…omissis…

1. È approvata la disciplina concernente la “VALUTAZIONE DELLE/DEGLI STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA” di cui all’allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

2. Nelle scuole secondarie di secondo grado della Provincia la valutazione degli apprendimenti nella materia “religione cattolica” è effettuata in cifre.

3. È confermata la disciplina prevista dall’articolo 15, comma 4 della deliberazione della Giunta provinciale 22 ottobre 2009, n. 2845 concernente la valutazione negativa del comportamento nelle scuole secondarie di secondo grado della Provincia.

4. A partire dall’anno scolastico 2011/2012 la disciplina prevista dall’articolo 9 dal comma 1 fino al comma 4 dell’allegato alla presente delibera vale tutte le classi delle scuole secondarie di secondo grado della Provincia.

5. Le disposizioni in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti della Provincia contenute in precedenti delibere di Giunta provinciale, in particolare nella delibera 5 giugno 2000 n. 2015 sono revocate nelle parti contrastanti con le diposizioni della presente deliberazione e del suo allegato.

6. La presente deliberazione e il suo allegato sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato

VALUTAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

Art. 1 (Oggetto)

1. La presente regolamentazione, in attuazione dell'art. 12 della legge provinciale 24 settembre 2010 n. 11 relativa alle scuole secondarie di secondo grado del sistema educativo di istruzione dell'Alto Adige, definisce le norme e le procedure generali per la valutazione delle studentesse e degli studenti dei Licei, degli Istituti tecnici e degli Istituti di istruzione professionale in Alto Adige.

Art. 2 (Validità)

1. La presente regolamentazione si applica a partire dall'anno scolastico 2011/2012 alle prime classi; dall'anno scolastico 2012/2013 alle prime, alle seconde e alle terze classi; dall'anno scolastico 2013/2014 alle prime, alle seconde, alle terze classi e alle quarte classi, dall'anno scolastico 2014/2015 a tutte le classi dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti di Istruzione professionale dell'Alto Adige.

Art. 3 (La valutazione)

1. La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale sia collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.

2. Ogni studentessa e ogni studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, comunicata in modo chiaro e comprensibile. La valutazione, pur avvenendo tramite processi di tipo formativo e di tipo sommativo, ha valore formativo e si esplica nella verifica del raggiungimento delle competenze.

3. La valutazione delle studentesse e degli studenti concorre al loro successo formativo. Persegue l’obiettivo di valorizzare l’autovalutazione, di migliorare i livelli formativi e di competenza, e di confermare o migliorare l’atteggiamento delle studentesse e degli studenti nei confronti dell’apprendimento, evidenziando le competenze, le abilità e le conoscenze acquisite, nonché accertando le carenze formative.

4. Le modalità e gli strumenti di valutazione da adottare sono adeguati a favorire una giusta interazione fra i necessari momenti di autovalutazione e quelli di eterovalutazione.

Art. 4 (Oggetto e articolazione della valutazione)

1. Sono oggetto della valutazione i processi di apprendimento, le competenze acquisite, comprese le competenze trasversali ed i risultati di apprendimento previsti nei profili educativi delle rispettive Indicazioni provinciali, con riferimento alle abilità, alle conoscenze e ai progressi generali dimostrati, oltre che il comportamento delle studentesse e degli studenti.

2. La valutazione fa riferimento alle Indicazioni provinciali vigenti per ciascun gruppo linguistico e ai curricula scolastici. Essa si estende a tutte le materie e alle ulteriori attività didattiche svolte nell’ambito dell’orario complessivo di insegnamento.

3. La valutazione è un processo continuativo. Assume forma collegiale con cadenza periodica e alla fine dell’anno scolastico.

4. Le prove di verifica corrispondono agli insegnamenti impartiti e sono idonee a valutare i progressi delle studentesse e degli studenti in rapporto alle loro potenzialità e ai loro livelli di apprendimento iniziali.

Art. 5 (Compiti del Collegio dei docenti)

1. Al fine di garantire l'uniformità, la trasparenza e l’equità della valutazione di tutte le studentesse e di tutti gli studenti, in osservanza della presente regolamentazione, il Collegio docenti definisce i criteri generali e le modalità per la valutazione delle studentesse e degli studenti, compresi quelli per la valutazione del comportamento, nonché i criteri concernenti la validità dell’anno scolastico secondo l’art. 9, comma 3. I predetti criteri costituiscono parte integrante del P.O.F. e sono pubblicati nel sito dell’istituzione scolastica.

Art. 6 (Compiti dei docenti)

1. Nel corso dell'intero anno scolastico, i docenti valutano i processi di apprendimento, le competenze, le abilità e le conoscenze acquisite dalle studentesse e dagli studenti in tutte le materie e attività didattiche. La valutazione deve tenere conto delle diverse competenze e abilità, previste dalle relative Indicazioni provinciali, si basa su prove scritte, grafiche, orali e/o pratiche e su altri elementi di valutazione e si avvale di metodologie e strumenti adeguati.

2. Nell'ambito di ogni periodo di valutazione, i docenti sono tenuti a disporre di un congruo numero di valutazioni e a riportarle nella documentazione ufficiale in uso nella scuola, in modo che la valutazione periodica e annuale delle studentesse e degli studenti risulti fondata.

3. Gli insegnanti sono tenuti a verificare e a documentare con regolarità il comportamento delle studentesse e degli studenti nonché l’acquisizione delle competenze trasversali e dei risultati di apprendimento, previsti dal profilo educativo descritto nelle rispettive Indicazioni provinciali. Le modalità ed i relativi criteri sono definiti dal Collegio dei docenti in base alla pianificazione del curricolo scolastico.

Art. 7 (Composizione del Consiglio di classe in sede di valutazione)

1. Per procedere alla valutazione periodica e annuale delle studentesse e degli studenti il Consiglio di classe è composto dal/dalla dirigente scolastico/a, in qualità di presidente, da tutti i docenti delle materie, anche se in compresenza, nonché dai docenti di sostegno assegnati alla singola classe, salvo quanto previsto al comma 3. Per la valutazione delle studentesse e degli studenti, che si avvalgono delle lezioni di religione cattolica, il relativo docente partecipa a pieno titolo al Consiglio di classe. I docenti delle attività trasversali e/o delle eventuali attività facoltative non appartengono al Consiglio di classe, salvo che si tratti di docenti titolari o di sostegno della medesima classe. Essi sono tenuti a fornire tempestivamente al/alla presidente del Consiglio di classe gli elementi di osservazione e di valutazione raccolti e una proposta di valutazione. I collaboratori per l'integrazione prendono parte agli scrutini senza diritto di voto.

2. Ogni membro del Consiglio di classe ha diritto a un voto. Nel caso di studenti, seguiti da più docenti di sostegno, questi ultimi si esprimono con un solo voto.

3. Le sedute di scrutinio possono aver luogo, tenuto conto delle esigenze organizzative della scuola, immediatamente prima della conclusione del relativo periodo di valutazione o prima della fine dell’anno scolastico. Il calendario degli scrutini viene definito dal/dalla dirigente scolastico/a e inserito nel Piano di attività. Gli scrutini intermedi e finali sono presieduti dal/dalla dirigente scolastico/a o dal/dalla suo/a vicario/a o da un insegnante della classe delegato/a dal/dalla dirigente scolastico/a. In caso di assenza di un docente, membro del Consiglio di classe, questi deve essere sostituito con un altro docente di altra classe, preferibilmente della stessa disciplina.

Art. 8 (Modalità di valutazione)

1. La valutazione periodica del comportamento e la valutazione delle competenze, delle abilità e delle conoscenze nelle singole materie è espressa in cifre.

2. La/il Sovrintendente e gli Intendenti scolastici stabiliscono, con propria circolare, per gli Istituti scolastici di propria competenza, le discipline la cui valutazione periodica è espressa con un voto unico e le discipline la cui valutazione periodica è espressa con un voto distinto per le prove scritte, orali e/o pratiche.

3. La valutazione delle attività interdisciplinari ed aggiuntive - previste nelle delibere di Giunta provinciale n. 2040 e n. 2042 del 13.12.2010 - confluisce, in base alla delibera del Collegio dei docenti e alla pianificazione del curricolo scolastico, nella valutazione delle materie coinvolte oppure può avvenire separatamente. La valutazione delle attività interdisciplinari avviene solo al termine dell'anno scolastico, mentre la valutazione delle attività aggiuntive può avvenire anche periodicamente. La valutazione può avvenire con un unico voto in cifre oppure in forma descrittiva ed è inserita nel documento di valutazione. Ciò vale anche se le attività non si svolgono lungo tutto il periodo dell’anno scolastico. Qualora le attività interdisciplinari ed aggiuntive comprendano esclusivamente il lavoro concernente le competenze trasversali previste nei profili educativi delle Indicazioni provinciali, la loro valutazione avviene esclusivamente secondo quanto previsto al successivo comma 4.

4. La valutazione delle competenze trasversali previste nei profili educativi delle Indicazioni provinciali - delibere di Giunta provinciale n. 2040 e n. 2042 del 13.12.2010 - avviene al termine dell'anno scolastico in forma descrittiva, in base alla delibera del Collegio docenti e alla pianificazione del curricolo scolastico, ed è inserita nel documento di valutazione.

5. La valutazione riferita alla eventuale offerta formativa facoltativa è espressa in forma descrittiva secondo i criteri definiti dal Collegio docenti ed è inserita nel documento di valutazione.

6. In sede di valutazione, il Consiglio di classe tiene conto dei progressi generali dimostrati dalle studentesse e dagli studenti, dei progetti e delle esperienze condotti nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, purché sviluppati in convenzione con l’istituzione scolastica e previsti dal Piano dell’offerta formativa e debitamente documentati.

7. L’attribuzione dei voti in cifre avviene utilizzando la scala decimale. Nei documenti ufficiali di valutazione i voti vengono riportati in lettere. È consigliato l’uso della scala decimale dal quattro al dieci. Si ottiene una valutazione positiva conseguendo un voto compreso tra sei e dieci.

Art. 9 (Validità dell’anno scolastico)
Ammissione alla classe successiva e all’esame conclusivo del 2° ciclo

1. Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, deve preliminarmente verificare la validità dell’anno scolastico, per ciascuna studentessa e per ciascuno studente. Detta validità costituisce condizione per procedere alla valutazione annuale.

2. La validità dell'anno scolastico è riconosciuta se la studentessa o lo studente ha frequentato almeno tre quarti dell’orario complessivo individuale.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1 e ferma restando la presenza di un congruo numero di fondati elementi di valutazione, il Consiglio di classe, tenendo conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, può procedere alla valutazione delle studentesse e degli studenti che non abbiano raggiunto il requisito della frequenza di cui al comma 2.

4. Il mancato riconoscimento della validità dell’anno scolastico comporta la non ammissione alla classe successiva oppure la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

5. Salvo quanto previsto nella disciplina concernente le attività di recupero che ai sensi dell’art. 14, comma 1 sarà adottata con apposita deliberazione di Giunta provinciale, sono ammesse/i alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo le studentesse e gli studenti che sono valutati in tutte le materie e nella condotta con almeno sei decimi. L’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato viene deliberata a maggioranza dal Consiglio di classe. In caso di parità di voti prevale il voto del/della presidente.

6. La valutazione positiva delle attività interdisciplinari e delle competenze trasversali previste dal profilo educativo descritto nelle Indicazioni provinciali, così come la valutazione positiva delle attività facoltative e della materia Religione cattolica non costituisce requisito per l’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo. Tutte le relative valutazioni sono prese in considerazione quale parte del progresso generale di apprendimento ai sensi dell’articolo 4, comma 1 e costituiscono ulteriori elementi ai fini dell’assegnazione del credito scolastico.

Art. 10 (Valutazione delle studentesse e degli studenti con “diagnosi funzionale”)

1. La valutazione degli apprendimenti, delle competenze acquisite e del comportamento delle studentesse e degli studenti con diagnosi funzionale avviene, sulla base del Piano educativo individualizzato (PEI).

2. In sede di valutazione delle studentesse e degli studenti con diagnosi funzionale si riporta sia nel registro del docente sia nel verbale di scrutinio in quali discipline e in quali altre attività didattiche dell'orario annuale complessivo individuale sono stati adottati interventi didattici o criteri di valutazione specifici e quali misure di sostegno sono state applicate, anche in parziale sostituzione dei contenuti programmati nelle singole discipline. Nel documento di valutazione non figura alcun riferimento a interventi didattici specifici o a criteri di valutazione differenziati.

3. Le prove di verifica corrispondono agli insegnamenti impartiti e sono idonee a valutare i progressi delle studentesse e degli studenti con diagnosi funzionale in rapporto alle loro potenzialità e ai loro livelli di apprendimento iniziali.

4. In sede di verifica degli apprendimenti le studentesse e gli studenti con diagnosi funzionale hanno diritto a una adeguata assistenza e all'utilizzo dei sussidi e degli strumenti necessari alla compensazione delle disabilità.

5. Per le studentesse e gli studenti con diagnosi funzionale il modello di certificazione delle competenze può essere adattato sulla base del Piano educativo individualizzato.

Art. 11 (Valutazione delle studentesse e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento)

1. La valutazione delle studentesse e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA), adeguatamente certificati da valutazione funzionale, avviene sulla base delle competenze e dei risultati di apprendimento previsti dalle rispettive Indicazioni provinciali vigenti, tenuto conto di tutte le misure individuali di sostegno e di compensazione pianificate.

2. In sede di verifica degli apprendimenti le studentesse e gli studenti con disturbi specifici di apprendimento hanno diritto ad adeguata assistenza e all'utilizzo dei sussidi e dei strumenti necessari.

Art. 12 (Valutazione delle studentesse e degli studenti con background migratorio)

1. La valutazione delle studentesse e degli studenti con background migratorio avviene sulla base di questa deliberazione con le stesse modalità seguite per le altre studentesse e gli altri studenti della Provincia.

2. Al fine di promuovere l'integrazione scolastica delle studentesse e degli studenti con background migratorio, la loro valutazione avviene, fino a quando sia necessario, in riferimento agli obiettivi di apprendimento nelle materie e nelle attività svolte nell’ambito dell’orario complessivo di insegnamento, secondo un piano educativo personalizzato (PEP), redatto dal Consiglio di classe.

3. Nella valutazione delle studentesse e degli studenti con background migratorio che frequentino corsi di alfabetizzazione, il Consiglio di classe terrà conto delle osservazioni trasmesse dai docenti di questi corsi.

Art. 13 (Valutazione delle studentesse e degli studenti frequentanti temporaneamente una scuola secondaria di secondo grado con altra lingua di insegnamento nella Provincia Autonoma di Bolzano)

1. Le studentesse e gli studenti che, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 17 novembre 2008, n. 4250, o di una regolamentazione successiva della materia, frequentino un anno scolastico o parte di esso in una scuola secondaria di secondo grado con altra lingua di insegnamento nella Provincia Autonoma di Bolzano, sono valutati secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti della scuola frequentata e in riferimento agli obiettivi previsti dalla stessa.

2. La valutazione periodica e finale del relativo periodo è effettuata dal Consiglio di classe della scuola di frequenza. In caso di mobilità studentesca parziale, il Consiglio di classe della scuola di frequenza, oltre a tenere conto dei documenti ufficiali di valutazione trasmessi dal Consiglio di classe della scuola di precedente frequenza, prende in considerazione anche la descrizione delle competenze acquisite, fornitagli dal Consiglio di classe della scuola di precedente frequenza.

3. La promozione alla classe successiva da parte del Consiglio di classe della scuola di frequenza è vincolante per la scuola di provenienza, anche se i piani di studio non sono integralmente corrispondenti. Affinché le studentesse e gli studenti possano proficuamente proseguire gli studi nelle materie eventualmente non frequentate la scuola offre iniziative di sostegno.

Art. 14 (Norma di rinvio)

1. Le modalità per la valutazione delle studentesse e degli studenti partecipanti ai soggiorni-studio all’estero, dello svolgimento degli interventi concernenti il recupero dei debiti formativi, la disciplina concernente gli esami di idoneità e gli esami integrativi, i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi e per la permeabilità tra i diversi percorsi nonché la disciplina concernente la promozione delle studentesse e degli studenti in istituti scolastici con particolare articolazione dell’insegnamento saranno definiti con apposite deliberazioni di Giunta Provinciale.

2. Le disposizioni relative alla certificazione delle competenze saranno regolamentate con apposita deliberazione della Giunta provinciale. Fino all’adozione di detta deliberazione, le istituzioni scolastiche rilasciano, a richiesta delle studentesse e degli studenti che hanno adempiuto all’obbligo scolastico e a quello formativo, una certificazione delle competenze secondo un modello adottato dalle singole scuole.

 

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