1. Allo scopo di promuovere la formazione medico-specialistica, la Giunta Provinciale può concedere emolumenti per l’assolvimento di periodi di formazione. I criteri disciplinano la concessione di emolumenti per l’assolvimento della formazione medico-specialistica ai sensi degli articoli 22, 23 e 26 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14 in forma vigente.