In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

e) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 31)
Norme in materia di assistenza e beneficenza, di procedimento amministrativo, di superamento e eliminazione delle barriere architettoniche, di igiene e sanità e di edilizia agevolata

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 24 maggio 2011, n. 21.

Art. 14 (Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata”)

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 90 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma:

“1/bis. Qualora gli alloggi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera I), siano realizzati da società o enti costituiti allo scopo di costruire o acquistare, senza finalità di lucro, abitazioni da assegnare in locazione, anche con patto di futura vendita, oppure da vendere, il contributo di cui al comma 1, è calcolato sul valore convenzionale determinato in base all’articolo 7 tenuto conto in ogni caso dei vantaggi eventualmente già percepiti ai sensi degli articoli 87, 87/bis e 88.”