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In vigore al: 11/09/2012

e) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 31)
Norme in materia di assistenza e beneficenza, di procedimento amministrativo, di superamento e eliminazione delle barriere architettoniche, di igiene e sanità e di edilizia agevolata

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 maggio 2011, n. 21.

Art. 9 (Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del Servizio sanitario provinciale”)

(1) Alla fine della lettera a) del comma 1 dell’articolo 19 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Per ogni comprensorio sanitario deve essere eletto un direttore di struttura complessa.”

(2) L’articolo 21 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 21 (Dipartimento di prevenzione)

1. Presso l’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano è istituito il Dipartimento di prevenzione, a cui fa capo un Comitato tecnico.

2. Compito del Dipartimento di prevenzione è individuare e contrastare i fattori di rischio che possono nuocere alla salute della popolazione con particolare attenzione ai gruppi di popolazione più esposti.

3. Nel rispetto dell’autonomia tecnico-funzionale dei singoli servizi dell’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano, il Dipartimento è così composto:

  1. Servizi di Igiene e sanità pubblica;
  2. Servizio di Medicina del lavoro;
  3. Servizio di Medicina dello sport;
  4. Servizio di Dietetica e nutrizione clinica;
  5. Servizio Pneumologico;
  6. Servizio Veterinario;
  7. Sezione di Medicina ambientale.
  8. La Giunta provinciale fissa le finalità, i compiti e il modello organizzativo del Dipartimento di prevenzione.”

(3) L’articolo 31/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 31/bis (Istituzione di registri di rilevante interesse sanitario)

1. Nel rispetto delle disposizioni vigenti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono istituiti i seguenti registri:

  1. registro tumori;
  2. registro malattie rare;
  3. registro cause di morte;
  4. registro diabete;
  5. registro dispositivi impiantabili;
  6. registro protesi articolari;
  7. registro patologie cardio-vascolari;
  8. registro patologie cerebro-vascolari.

2. I registri di cui al comma 1 raccolgono dati anagrafici e sanitari relativi a persone affette dalle relative malattie a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

3. Con regolamento d’esecuzione, emanato su conforme parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono individuati i tipi di dati sensibili, le operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite da ciascuno dei registri di cui al comma 1, i soggetti che possono avere accesso ai registri e i dati che possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.

4. Il trattamento dei dati utilizzati per la realizzazione dei registri deve in ogni caso informarsi ai principi di necessità, pertinenza, completezza e non eccedenza di cui agli articoli 3, 11 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.”

(4) Dopo l’articolo 32 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 32/bis (Post-trattamento farmacologico di pazienti)

1. La Giunta provinciale, al fine di garantire la continuità assistenziale, può stabilire i casi nei quali è possibile prevedere un post-trattamento farmacologico nelle cliniche universitarie e nelle strutture sanitarie pubbliche o private austriache convenzionate con la Provincia autonoma di Bolzano.”

(5) Il comma 2 dell’articolo 34 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è cosi sostituito:

“2. Rientrano tra le prestazioni rimborsabili di cui al comma 1 anche quelle erogate dai dentisti abilitati, iscritti all’albo professionale della Provincia di Bolzano, e le visite specialistiche effettuate dai medici ospedalieri in regime privatistico al di fuori delle strutture pubbliche e convenzionate.”

(6) Il comma 4 dell’articolo 34 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. Il rimborso delle prestazioni specialistiche ambulatoriali è posto a carico dell'azienda sanitaria. La Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria, determina le specialità e le tipologie di prestazioni nonché la misura degli importi rimborsabili, tenuto conto delle disposizioni in materia di partecipazione alla spesa sanitaria.”

(7) Dopo la lettera h) del comma 5 dell’articolo 42 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“i) un rappresentante delle case di cura private.”

(8) Il comma 7 dell’articolo 42 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“7. Qualora vengano trattati argomenti riguardanti l’ingegneria clinica, l’edilizia sanitaria, la medicina e la pediatria di base, il comitato è integrato da un esperto in ingegneria clinica, un esperto in edilizia sanitaria, un rappresentante dei medici di medicina generale e un rappresentante dei pediatri di libera scelta, ciascuno per l’ambito di propria competenza, con diritto di voto. Se il medico libero professionista componente il comitato è un medico di base o un pediatra di base, il comitato non deve essere integrato per queste due discipline.”

(9) La lettera o) del comma 3 dell’articolo 45/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituita:

“o) cinque rappresentanti dell'ambito clinico dei comprensori sanitari, di cui un medico specialista nell'area igiene e salute pubblica ed un rappresentante degli ospedali di base.”

(10) La norma transitoria di cui all’articolo 50, comma 5/bis, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è prorogata per la durata di cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge.

(11) Gli incarichi di cui all’articolo 65/quinquies, comma 16, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, possono essere prorogati per la durata di cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge. I direttori medici degli ospedali di base dipendono funzionalmente e organizzativamente dai direttori medici di ciascun ospedale aziendale del rispettivo comprensorio sanitario.