In vigore al

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In vigore al: 11/09/2012

e) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 31)
Norme in materia di assistenza e beneficenza, di procedimento amministrativo, di superamento e eliminazione delle barriere architettoniche, di igiene e sanità e di edilizia agevolata

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 maggio 2011, n. 21.

Art. 8 (Modifica della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 12, “Assegni di studio a favore di neolaureati tirocinanti, nonché modifiche agli articoli 5 e 10 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40”)

(1) L’articolo 1 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 12, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 1 (Psicologi e veterinari tirocinanti)

1. Ai neolaureati in psicologia, residenti in provincia di Bolzano, che per accedere all'esame di Stato frequentino il tirocinio in una struttura socio-sanitaria della provincia di Bolzano o in una struttura sanitaria convenzionata con il servizio sanitario provinciale, ritenuta idonea dalla competente autorità ai sensi del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 13 gennaio 1992, n. 239, sono concessi assegni di studio mensili.

2. Ai neolaureati in veterinaria, residenti in provincia di Bolzano, che per accedere all'esame di Stato frequentino il tirocinio ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 9 settembre 1957, e successive modifiche, sono concessi assegni di studio mensili.

3. L'attività di tirocinio di cui ai commi 1 e 2 non costituisce rapporto di lavoro o di impiego nonostante la concessione di assegni mensili; i tirocinanti sono comunque tenuti al rispetto dell'orario e degli obblighi di servizio fissati per gli psicologi e i veterinari dipendenti delle strutture di cui al comma 1.

4. L'importo dell'assegno di studio viene stabilito dall'assessore competente in materia e non può superare 1.500,00 euro mensili.”