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In vigore al: 11/09/2012

e) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 31)
Norme in materia di assistenza e beneficenza, di procedimento amministrativo, di superamento e eliminazione delle barriere architettoniche, di igiene e sanità e di edilizia agevolata

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 maggio 2011, n. 21.

Art. 6 (Modifica della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, “Nuove provvidenzein favore dei soggetti portatori di handicap”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Il trasporto scolastico e, ove necessario, l’accompagnamento dei soggetti portatori di handicap sono attuati mediante i servizi organizzati dalla Ripartizione provinciale Mobilità, sempre che non possa provvedervi la famiglia dell'utente. Il trasporto presso i servizi sociali semiresidenziali e l’accompagnamento, ove necessario, dei soggetti portatori di handicap sono attuati prioritariamente:

  1. dalle famiglie;
  2. mediante il servizio di trasporto pubblico;
  3. mediante i servizi di trasporto scolastico già esistenti, per i posti disponibili;
  4. dagli enti gestori dei servizi sociali.”