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In vigore al: 11/09/2012

e) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 31)
Norme in materia di assistenza e beneficenza, di procedimento amministrativo, di superamento e eliminazione delle barriere architettoniche, di igiene e sanità e di edilizia agevolata

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 maggio 2011, n. 21.

Art. 5 (Modifica della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, “Interventi per l'assistenza alle persone non autosufficienti”)

(1) Dopo il comma 5 dell’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“6. Nel caso di cumulo dell’assegno di cura con agevolazioni garantite da altri enti ed aventi le medesime finalità dell’assegno di cura, gli importi mensili di cui al comma 2 possono essere ridotti sulla base di criteri fissati dalla Giunta provinciale.”