(1) I commi 1 e 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, sono così sostituiti:
“1. Costituiscono servizi di assistenza residenziale per gli anziani:
- l’accompagnamento abitativo;
- la casa di riposo;
- il centro di degenza;
- la comunità alloggio.
2. L’accompagnamento abitativo consiste in un accompagnamento a bassa o media intensità per persone anziane nell’organizzazione e nello svolgimento della loro vita quotidiana in apposite abitazioni.”
(2) L’articolo 10 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 10 (Regolamento di esecuzione)
1. Gli obiettivi e i requisiti strutturali dei servizi di cui all’articolo 9 sono disciplinati con regolamento di esecuzione.”
(3) Il comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. L’accordo viene stipulato entro il 31 ottobre dell’anno precedente all’anno di riferimento tra l’ente gestore del servizio e i comuni ove il servizio è svolto.”
(4) La lettera d) del comma 1 dell’articolo 11 e gli articoli 21, 34, 39 e 40/ter della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, sono abrogati.