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In vigore al: 11/09/2012

e) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 31)
Norme in materia di assistenza e beneficenza, di procedimento amministrativo, di superamento e eliminazione delle barriere architettoniche, di igiene e sanità e di edilizia agevolata

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 maggio 2011, n. 21.

Art. 4 (Modifica della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, “Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani”)

(1) I commi 1 e 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“1. Costituiscono servizi di assistenza residenziale per gli anziani:

  1. l’accompagnamento abitativo;
  2. la casa di riposo;
  3. il centro di degenza;
  4. la comunità alloggio.

2. L’accompagnamento abitativo consiste in un accompagnamento a bassa o media intensità per persone anziane nell’organizzazione e nello svolgimento della loro vita quotidiana in apposite abitazioni.”

(2) L’articolo 10 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 10 (Regolamento di esecuzione)

1. Gli obiettivi e i requisiti strutturali dei servizi di cui all’articolo 9 sono disciplinati con regolamento di esecuzione.”

(3) Il comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. L’accordo viene stipulato entro il 31 ottobre dell’anno precedente all’anno di riferimento tra l’ente gestore del servizio e i comuni ove il servizio è svolto.”

(4) La lettera d) del comma 1 dell’articolo 11 e gli articoli 21, 34, 39 e 40/ter della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, sono abrogati.