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In vigore al: 11/09/2012

e) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 31)
Norme in materia di assistenza e beneficenza, di procedimento amministrativo, di superamento e eliminazione delle barriere architettoniche, di igiene e sanità e di edilizia agevolata

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 maggio 2011, n. 21.

Art. 3 (Modifica della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”)

(1) L’articolo 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 7 (Concorso alle spese)

1. L’accesso alle prestazioni prescinde dalle condizioni economiche e sociali degli assistiti. Ai fini dell’ammissione alle prestazioni di natura economica si osservano i limiti di reddito fissati con regolamento di esecuzione.

2. Con regolamento di esecuzione sono fissati criteri e modalità omogenei per il concorso alle spese delle prestazioni da parte degli assistiti e delle altre persone tenute al pagamento; sono inoltre individuati i soggetti tenuti al concorso alle spese. Il regolamento di esecuzione tiene conto:

  1. delle condizioni economiche dei soggetti interessati;
  2. della rilevanza sociale delle prestazioni;
  3. della composizione del nucleo familiare.

3. Deve comunque essere garantita agli assistiti la conservazione di una quota delle entrate, tale da permettere loro di far fronte in modo adeguato alle esigenze personali.”

(2) Dopo il comma 6 dell’articolo 14 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, è inserito il seguente comma:

“7. Nel caso di gestione di servizi sociali di fronte a mancato conseguimento dell’autorizzazione o dell’accreditamento di cui al comma 6, ovvero in caso di omessa presentazione della domanda di autorizzazione o di accreditamento in seguito a relativa diffida, la Provincia è autorizzata a disporre e ad attuare la chiusura del servizio. Le spese sono poste a carico del gestore del servizio.”

(3) Dopo il comma 2 dell’articolo 20/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2/bis. I beni agevolati sono soggetti ad un vincolo di destinazione all'attività socio-assistenziale. Con la presentazione della domanda di agevolazione gli enti si obbligano al rispetto di tale vincolo di destinazione. Nel regolamento di esecuzione di cui al comma 2 sono definiti durata e modalità del vincolo per le diverse tipologie di beni agevolati, così come le modalità di restituzione del contributo nel caso di alienazione o modifica della destinazione del bene agevolato.”

(4) Dopo il comma 1 dell’articolo 21 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, è inserito il seguente comma:

“2. Per la messa a disposizione delle infrastrutture e dei servizi informatici necessari per l’attuazione dei servizi sociali di cui all’articolo 1, la Provincia può stipulare accordi con il Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano.”