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In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 11)
Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni

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1)
Pubblicata nel B.U. 25 gennaio 2011, n. 4.

Art. 7 (Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”)

(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 1/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“3. Al fine di favorire l’estensione delle economie conseguite con l’applicazione della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, valutate in oltre tre milioni di euro all’anno per l’amministrazione provinciale, agli enti di cui all’articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, soggiacenti al coordinamento della Provincia stessa per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le denunce di cui all’articolo 5 della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, non sono effettuate fino al raggiungimento della soglia valoriale, complessivamente considerata e annualmente rivalutata sulla base degli indici ISTAT, pari alla somma delle economie realizzate da ciascun ente con il venir meno degli obblighi assicurativi.”

(2) Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

"1/bis. Il rilevamento della situazione economica di persone fisiche per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, borse di studio, premi, incentivi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ha luogo sulla base dei criteri per la dichiarazione unificata di reddito e patrimonio, definiti con regolamento di esecuzione."

(3) Il comma 24 dell’articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

“24. Tutte le pubblicazioni di avvisi, bandi e risultati di gara avvengono secondo le modalità di cui al presente articolo e alle relative istruzioni applicative.”