In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 11)
Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 25 gennaio 2011, n. 4.

Art. 3 (Modifica della legge provinciale 6 aprile 1993, n. 8, “Interventi a favore degli affittacamere e degli affittappartamenti”)

(1) L’articolo 2 della legge provinciale 6 aprile 1993, n. 8, è così sostituito:

“Art. 2 (Beneficiari dei contributi) - 1. Possono beneficiare di contributi per interventi strutturali coloro che affittano camere per ospiti ed appartamenti per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, purché tale attività venga esercitata da almeno due anni precedenti alla data di presentazione della domanda. Contributi per arredamenti e per interventi obbligatori per disposizioni di legge possono essere concessi a partire dalla denuncia dell’attività.”