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In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 11)
Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni

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1)
Pubblicata nel B.U. 25 gennaio 2011, n. 4.

Art. 25 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogati gli articoli 1, 2, commi 2, 3 e 4, 3, 3-bis e 4 della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, e successive modifiche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della Provincia.