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In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 11)
Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni

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1)
Pubblicata nel B.U. 25 gennaio 2011, n. 4.

Art. 24 (Disposizione finanziaria)

(1) La presente legge non comporta maggiori spese per l’esercizio finanziario 2010. Alla copertura della spesa per un importo massimo di 2 milioni di euro a carico dell’esercizio 2010, derivante dal comma 1 dell’articolo 1 della presente legge, si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sulla UPB 19245 del bilancio provinciale 2010.

(2) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.