(1) Al comma 9 dell’articolo 4 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, dopo le parole: “aree destinate nei piani urbanistici comunali alla lavorazione di ghiaia” sono aggiunte le parole: “o in zone produttive, qualora tali opere, ovvero impianti, siano previsti nel piano di attuazione.”