In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 11)
Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 25 gennaio 2011, n. 4.

Art. 17 (Modifica della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, "Interventi a favore dell'agricoltura")

(1) Dopo l'articolo 2 della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, è inserito il seguente articolo:

"Art. 2/bis.

1. Se la ripartizione Beni culturali della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige o il Comitato provinciale per la cultura edilizia e il paesaggio accertano, in base alla relativa competenza, che un edificio è meritevole di tutela, la spesa riconosciuta per la superficie utile effettiva in connessione con le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, può essere aumentata al massimo del 50 per cento. Qualora dopo l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, in edifici meritevoli di tutela fossero disponibili una superficie abitativa o una cubatura residua non necessarie a fini abitativi, queste possono essere destinate all'attività di cui alla legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7".

(2)3)

3)
L'art. 17, comma 2, è stato abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera f), della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.