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In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 11)
Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni

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1)
Pubblicata nel B.U. 25 gennaio 2011, n. 4.

Art. 16 (Modifica della legge provinciale 16 novembre 2006, n. 13, “Organismi geneticamente modificati (OGM) nell’agricoltura - disposizioni transitorie”)

(1) L’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2006, n. 13, è così sostituito:

“Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge attua ai fini della salvaguardia delle colture agricole da possibili contaminazioni con organismi geneticamente modificati (OGM) l’articolo 26a della Direttiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001 nella provincia di Bolzano.”

(2) L’articolo 2 della legge provinciale 16 novembre 2006, n. 13, è così sostituito:

“Art. 2 (Divieto)

1. È vietata sul territorio provinciale la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura.“