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In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 11)
Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni

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1)
Pubblicata nel B.U. 25 gennaio 2011, n. 4.

Art. 15 (Modifica della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, “Legge di tutela della natura e altre disposizioni”)

(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

“4. Fatti salvi i diritti dei proprietari, la Giunta provinciale può emanare in casi giustificati disposizioni in deroga ai commi 2 e 3.”

(2) L’articolo 15 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, è così sostituito:

“Art. 15 (Bacini d’acqua)

1. Nei bacini d’acqua è vietato:

  1. provocare alterazioni dei bacini d’acqua naturali e seminaturali o delle zone riparie, in particolare tramite l’esecuzione di opere di bonifica e di prosciugamento del terreno;
  2. circolare con natanti a motore di qualsiasi tipo, salvo per operazioni di soccorso e misure di risanamento ai fini della tutela delle acque. Da questo divieto è escluso il battello passeggeri del comune di Curon sul lago di Resia.”