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In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 11)
Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni

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1)
Pubblicata nel B.U. 25 gennaio 2011, n. 4.

Art. 10 (Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale“)

(1) L’articolo 49 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:

“Art. 49 (Governo e gestione della formazione continua in sanità)

1. Il sistema di formazione continua in sanità prevede l’istituzione dei seguenti organi collegiali:

  1. la Conferenza provinciale per il governo della formazione continua in sanità, come organismo strategico, d’indirizzo e di garanzia del sistema della formazione continua in sanità. La Conferenza è composta da un massimo di 15 membri, rappresentanti della Ripartizione Sanità della Provincia, dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige e degli ordini e collegi professionali;
  2. la Commissione provinciale per la formazione continua CME, come organismo tecnico scientifico con il compito di accreditamento delle strutture di formazione continua (provider). La Commissione è composta da un massimo di cinque esperti nell’ambito della formazione ed è presieduta da un rappresentante della Ripartizione Sanità della Provincia.

2. La composizione e il funzionamento degli organismi di cui al comma 1 nonché le modalità di consultazione dei rappresentanti delle categorie professionali interessate sono disciplinati con regolamento di esecuzione, in osservanza dei principi stabiliti dalla normativa statale.”