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In vigore al: 11/09/2012

c) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 21)
Norme in materia di agricoltura, usi civici, utilizzazione delle acque pubbliche, energia, urbanistica e tutela dell'ambiente

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 5 al B.U. 26 gennaio 2010, n. 4.

Art. 14 (Modifica della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, recante “Disposizioni sulle acque”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 23/bis della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Le utenze libere di acqua sotterranea fino alla portata massima di 0,4 litri al secondo per gli usi potabili-domestici, per l’abbeveraggio del bestiame e per l’irrigazione di orti e giardini nonché di terreni agricoli, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere utilizzate liberamente fino al 10 agosto 2029.”