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In vigore al: 11/09/2012

c) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 21)
Norme in materia di agricoltura, usi civici, utilizzazione delle acque pubbliche, energia, urbanistica e tutela dell'ambiente

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 5 al B.U. 26 gennaio 2010, n. 4.

Art. 9 (Modifiche della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, recante “Riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie, comunità agrarie ecc.) per l’esercizio dei diritti sulle terre comuni”)

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“2. Lo statuto deve essere trasmesso ai fini del controllo sia della sua legittimitá che nel merito all’ufficio competente della Ripartizione provinciale Agricoltura. L’assessore provinciale competente in materia emana il relativo decreto di approvazione e può modificare lo statuto al fine di garantire l’efficienza dell’organizzazione delle singole comunioni. Tale procedura trova applicazione anche in caso di modifica dello statuto di una comunione.”

(2) Al comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, le parole: “della Giunta provinciale, alla quale” vengono sostituite dalle parole: “dell’assessore provinciale competente in materia, al quale”.

(3) Dopo il comma 4 dell’articolo 13 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, è aggiunto il seguente comma:

“5. L’elezione degli organi amministrativi avviene a maggioranza semplice e a ciascun partecipante spetta un voto.”

(4) Il comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. In caso di emergenza ovvero di carenze, inadempienze o irregolarità da parte degli organi amministrativi dell’associazione agraria nello svolgimento dei propri compiti o su richiesta dell’associazione stessa, la Giunta provinciale interviene nel modo più appropriato per garantire il buon funzionamento dell’associazione, nominando, se necessario, anche un commissario, al quale è attribuito il compito di eseguire singoli provvedimenti o, previo scioglimento degli organi amministrativi, di amministrare l’associazione fino alla nuova nomina degli stessi.”