In vigore al

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In vigore al: 11/09/2012

c) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 21)
Norme in materia di agricoltura, usi civici, utilizzazione delle acque pubbliche, energia, urbanistica e tutela dell'ambiente

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 5 al B.U. 26 gennaio 2010, n. 4.

Art. 8 (Modifica della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, recante “Sperimentazione agraria e forestale e servizio fitopatologico”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Il centro svolge i seguenti compiti:

  1. ricerca, sperimentazione e pareri in tutti i settori dell’agricoltura e delle foreste;
  2. ricerca e sperimentazione nel settore della difesa fitosanitaria;
  3. analisi e ricerche agrochimiche di laboratorio;
  4. gestione del giardino botanico per la formazione botanica, la ricerca e a fini istruttori in generale e turistici, con connesse attività promozionali per l’Alto Adige;
  5. gestione della pescicultura ai fini della ricerca, conservazione e coltivazione di pesci tipici delle acque dell’Alto Adige;”

(2) I numeri 6) e 7) del comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“6) dirige, salve le competenze di direttori d’ufficio, il personale del centro dipendente dalla Provincia nonché il personale assunto dal centro su sua proposta per specifici progetti e per attività scientifiche;

7) salvo quanto disposto al numero 6, assume, dirige e amministra il personale del centro e determina il trattamento normativo ed economico dello stesso ai sensi dei contratti collettivi di lavoro del settore privato relativo alla categoria di riferimento e nel rispetto delle direttive da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.”

(3) Il comma 1 dell’articolo 22 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e successive modifiche, è abrogato.