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In vigore al: 11/09/2012

c) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 21)
Norme in materia di agricoltura, usi civici, utilizzazione delle acque pubbliche, energia, urbanistica e tutela dell'ambiente

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 5 al B.U. 26 gennaio 2010, n. 4.

Art. 6 (Modifica della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, recante “Contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati”)

(1) Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“5. In caso di assenza o impedimento i membri designano di volta in volta un membro supplente. Il Comitato per i prodotti geneticamente non modificati è legalmente costituito con la presenza dei due terzi dei componenti.”