(1) Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“5. In caso di assenza o impedimento i membri designano di volta in volta un membro supplente. Il Comitato per i prodotti geneticamente non modificati è legalmente costituito con la presenza dei due terzi dei componenti.”