(1) Il comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 16 novembre 2006, n. 13, e successive modifiche, è cosí sostituito:
“2. La disciplina per l’applicazione del principio di coesistenza tra le colture transgeniche e quelle convenzionali e biologiche di cui al comma 1 è adottata entro il 2011.”