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In vigore al: 11/09/2012

c) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 21)
Norme in materia di agricoltura, usi civici, utilizzazione delle acque pubbliche, energia, urbanistica e tutela dell'ambiente

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 5 al B.U. 26 gennaio 2010, n. 4.

Art. 3 (Modifiche della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, recante “Istituzione dell’anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell’agricoltura”)

(1) Il comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Ai fini della tenuta dell’anagrafe di cui ai commi 1 e 1/bis la Provincia autonoma di Bolzano delega l’Associazione provinciale delle organizzazioni zootecniche altoatesine, in seguito chiamata Associazione, a provvedere all’identificazione, registrazione ed emissione dei documenti identificativi ufficiali del bestiame previsti dalla normativa comunitaria vigente in materia. Nell’esercizio di tali attività l’Associazione si attiene alle disposizioni impartite dal direttore del Servizio veterinario provinciale.”

(2) Il comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, e successive modifiche, è abrogato.