(1) Il comma 4 dell’articolo 4 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“4. La Sezione ricorsi è composta dal Direttore della Ripartizione provinciale Famiglia e politiche sociali, che la presiede, e da due funzionari dipendenti dagli uffici provinciali competenti in materia di assistenza sociale.”