(1) Dopo l’articolo 1 della legge provinciale 19 agosto 1988, n. 34, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 1/bis (Autotrasporto di cose per conto terzi e in conto proprio) - 1. La competenza relativa alla gestione dell’albo provinciale degli autotrasportatori per conto terzi e del rilascio delle licenze di trasporto merci in conto proprio, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, è esercitata dall’ufficio competente in materia di trasporto merci della Ripartizione provinciale Mobilità.
2. Il contributo annuo per l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori, di cui all’articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per le imprese iscritte all’albo della Provincia di Bolzano – in deroga a quanto previsto dalla citata legge – è versato dagli interessati direttamente all’amministrazione provinciale.
3. Restano ferme le competenze dello Stato per quanto concerne la fissazione della misura del contributo annuo nonché i criteri per la sua fissazione e la determinazione dei tempi per il pagamento da parte delle imprese.”