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In vigore al: 11/09/2012

Delibera N. 1347 del 18.04.2006
Fondazione „VITAL“ - Approvazione dello statuto

Allegato A
 

Fondazione “Vital”

STATUTO

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Articolo 1 – Denominazione, durata e sede della Fondazione

1. È istituita una Fondazione con la denominazione “Vital”.
2. La Fondazione è istituita a tempo indeterminato.
3. La Fondazione ha sede legale e amministrativa a Bolzano.
4. La Fondazione non persegue fini di lucro.
 

Articolo 2 – Compiti e finalità della Fondazione

1. La Fondazione Vital opera sul territorio della Provincia Autonoma di Bolzano incoraggiando interventi ed iniziative nell'ambito della tutela e della promozione della salute anche attraverso la promozione diretta di misure e di iniziative di promozione della salute, ivi compresa l'informazione della cittadinanza sulle malattie evitabili ed i fattori psicologici e sociali associati all'insorgenza della malattia.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguibili in particolare supportando, pianificando o realizzando progetti

a) in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

b) in linea con la legislazione nazionale e provinciale in materia di sanità e servizio sociale, con il Piano sanitario provinciale, il Piano sociale provinciale nonché con le direttive provinciali in materia di sanità e servizio sociale;

c) volti a promuovere le conoscenze nella cittadinanza su stili e condizioni di vita favorevoli o dannosi alla salute.

3. Alla Fondazione è fatto divieto di esercitare attività non funzionali al perseguimento delle finalità della Fondazione stessa, così come definito ai commi 1 e 2, o incompatibili con le stesse.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, la Fondazione si avvale dei seguenti mezzi:

a) collaborazione con persone fisiche o giuridiche italiane o estere;

b) iniziative di pubblica utilità;

c) partner di progetto;

d) cooperazione con i media;

e) aggiornamento e formazione di collaboratrici e collaboratori della Fondazione e degli eventuali partner di progetto;

f) ogni altra iniziativa utile al perseguimento delle finalità statutarie.

5. Il Consiglio della Fondazione stabilisce i criteri funzionali alla realizzazione dei progetti di cui al comma 2.

 

Articolo 3 – Patrimonio della Fondazione

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal capitale della Fondazione, fissato nell'atto di costituzione in euro 60.000;

b) dai beni mobili ed immobili acquistati nel tempo dalla Fondazione;

c) da eventuali donazioni, eredità o altri atti di liberalità di terzi, fatta salva la decisione del Comitato della Fondazione, di acquisirli o meno.

2. Il patrimonio della Fondazione citato al comma 1 non potrà più essere restituito al fondatore della Fondazione.

 

Articolo 4 – Entrate

1. Le risorse necessarie all'assolvimento dei compiti della Fondazione di cui all'articolo 2, derivano:

a) dai contributi assegnati dalla legge finanziaria annuale a carico del bilancio provinciale per l'amministrazione e la gestione della Fondazione;

b) dai proventi derivanti dai beni patrimoniali di cui all'articolo 3;

c) dai finanziamenti e dai contributi di qualunque natura da parte di enti pubblici o di privati, che non concorrono alla formazione del patrimonio (come ad esempio: elargizioni e sponsorizzazioni, ecc.), con l'impegno ad utilizzare i contributi esclusivamente a sostegno di specifiche  e documentate  attività, progetti o finalità della Fondazione;

d) da eventuali proventi di gestione.

2.  I mezzi di cui al comma 1 sono destinati esclusivamente all'espletamento dei compiti istituzionali della Fondazione.

 

Articolo 5 – Anno di esercizio

1. L'anno di esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio della Fondazione approva il bilancio preventivo per l'anno successivo.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio della Fondazione approva il conto consuntivo dell'anno precedente, costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico, nonché il rapporto di attività.

4. Il bilancio preventivo nonché il conto consuntivo di cui ai commi 2 e 3 sono inoltrati alla Giunta provinciale per la necessaria approvazione.

 

Articolo 6 – I fondatori

1. I fondatori sono tutte le persone fisiche o giuridiche menzionate nell'atto costitutivo.
 

Articolo 7 – Organi della Fondazione

1. Organi della Fondazione sono:
a) il Consiglio della Fondazione;
b) Il Presidente o la Presidente e un suo sostituto o una sua sostituta;
c) il direttore o la direttrice;
d) il revisore dei conti;
e) il comitato o i comitati tecnici.
 

CAPO II

Amministrazione della Fondazione

 

Articolo 8 – Il Consiglio della Fondazione

1. Il Consiglio della Fondazione si compone di 5 membri; è nominato dalla Giunta provinciale, che assicura la presenza di rappresentanti dei settori sanitario e sociale e degli enti locali.

2. Il Consiglio della Fondazione elegge fra i suoi componenti il o la Presidente, che presiede anche l'assemblea, e un sostituto o una sostituta.

3. Il Consiglio della Fondazione resta in carica tre anni ed è rinnovato entro tale termine. I suoi membri possono essere riconfermati.

4. Alla scadenza del mandato il Consiglio della Fondazione continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo Consiglio da parte della Giunta provinciale.

5. Nel caso in cui un membro del Consiglio della Fondazione cessi o decada dalla carica per decesso, rinuncia o per qualsiasi motivo prima della scadenza del mandato o ancora per la sussistenza di una delle cause di cui all'articolo 2382 del codice civile, si procederà immediatamente alla sua sostituzione.

6. I componenti del Consiglio della Fondazione non possono esercitare contemporaneamente le funzioni di revisore dei conti.

7. Il Consiglio della Fondazione si riunisce almeno due volte all'anno in seduta ordinaria.

8. Il Consiglio della Fondazione può  riunirsi inoltre in seduta straordinaria su richiesta del o della Presidente della Fondazione ovvero del suo sostituto o della sua sostituta, oppure su richiesta di almeno due dei componenti il Consiglio della Fondazione.

9. La lettera di convocazione deve riportare l'ordine del giorno e, a cura del o della Presidente della Fondazione, la stessa va recapitata ai singoli componenti il Consiglio della Fondazione almeno otto giorni prima del termine fissato per la riunione. La notifica avviene per posta, telefax o e-mail e, nei casi di urgenza, deve pervenire almeno due giorni prima della riunione.

10. Le sedute del Consiglio della Fondazione sono valide in presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio della Fondazione sono adottate a maggioranza semplice di voti dei membri presenti.

11. L'assenza ingiustificata per almeno due volte consecutive dalle riunioni, comporta l'esclusione del membro dal Consiglio della Fondazione. Si procederà immediatamente alla sua sostituzione.

12. Ai membri del Consiglio della Fondazione spetta il gettone di presenza ai sensi delle norme provinciali in vigore ( legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche). L'attività del Consiglio è considerata di rilevanza esterna. Ai membri del Consiglio della Fondazione che non risiedono nel comune ove è ubicata la sede della Fondazione, è riconosciuto inoltre il rimborso delle spese di viaggio ai sensi della normativa in vigore in materia di missione dei dipendenti provinciali.

 

Articolo 9 – Compiti del Consiglio della Fondazione

1. Il Consiglio della Fondazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione per il perseguimento delle finalità statutarie.

2. Al Consiglio della Fondazione compete in particolare:

a) approvare il programma dettagliato dell'attività annuale e la relazione sull'attività;

b) approvare il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo;

c) approvare le deliberazioni che autorizzano la stipula di convenzioni con persone fisiche o giuridiche italiane o estere;

d) approvare gli incarichi ai comitati tecnici di cui all'articolo 13;

e) ogni decisione inerente l'organizzazione e la promozione di iniziative di pubblica utilità;

f) deliberare le modalità di cooperazione con i media;

g) deliberare l'accettazione di donazioni ed eredità;

h) deliberare la costituzione in giudizio e la  conciliazione o transazione delle liti;

i) ratificare formalmente tutti i provvedimenti d'urgenza adottati dal o dalla Presidente;

j) approvare il regolamento interno generale e le relative modifiche;

k) approvare eventuali iniziative e progetti per il perseguimento delle finalità della Fondazione, su parere del comitato o dei comitati tecnici, ai sensi dell'articolo 13;

l) approvare la nomina del revisore dei conti e, fermo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 12, fissare l'indennità mensile spettante per questa funzione;

m) deliberare l'assunzione di proprio personale, salvo quanto disposto dal comma 2, dell'articolo 14;

n) approvare il regolamento di servizio;

o) deliberare in merito ad ogni questione direttamente attinente alla Fondazione.

 

Articolo 10 – Il o la Presidente

1. Il o la Presidente esplica la funzione di rappresentante legale della Fondazione e la rappresenta verso l'esterno.

2. Il Consiglio della Fondazione nomina fra i suoi componenti il Presidente o la Presidente ed il o la Vicepresidente.

3. Al Presidente o alla Presidente spetta in particolare:

a) sottoscrivere tutte le convenzioni in attuazione delle deliberazioni del Consiglio della Fondazione;

b) rappresentare la Fondazione in giudizio;

c) convocare e presiedere il Consiglio della Fondazione e redigere l'ordine del giorno;

d) adottare tutti i provvedimenti d'urgenza di competenza del Consiglio della Fondazione, sottoponendoli al Consiglio stesso per la ratifica nella seduta successiva;

e) la responsabilità congiunta con il direttore o la direttrice della Fondazione per il regolare svolgimento dei compiti di carattere tecnico-amministrativo e per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio della Fondazione.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente o della Presidente le relative funzioni sono esercitate dal o dalla Vicepresidente.

 

Articolo 11 – Direttore o direttrice

1. Il direttore o la direttrice ha dovere di subordinazione nei confronti del Consiglio della Fondazione. Al direttore o alla direttrice spetta la predisposizione operativa e l'attuazione di tutti i compiti di natura tecnico-amministrativa attinenti all'attività della Fondazione, in attuazione degli articoli 9 e 10. Il Consiglio della Fondazione stabilisce il potere di rappresentanza del direttore o della direttrice e la delega di firma.

2. Il direttore o la direttrice partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio della Fondazione.

3. Il direttore o la direttrice si avvale dell'aiuto di collaboratrici e collaboratori della Fondazione per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1 e nei loro riguardi esercita potere di indirizzo.

4. Il direttore o la direttrice ha diritto, oltre all'indennità spettante, al rimborso delle spese di viaggio e di vitto e alloggio ai sensi della normativa in vigore in materia di missione del personale provinciale.

 

Articolo 12 – Revisore dei conti

1. La persona incaricata della revisione dei conti deve essere iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente, ed è nominata dal Consiglio della Fondazione.

2. Il revisore dei conti rimane in carica tre anni e la sua destituzione può avvenire solo per giustificati motivi. Alla scadenza  del mandato è possibile la sua riconferma.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il revisore dei conti può prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili ed effettuare in ogni momento ispezioni e controlli o informarsi presso il direttore o la direttrice in merito all'attività amministrativa globale. Il revisore dei conti può partecipare alle riunioni del Consiglio della Fondazione senza diritto di voto.

4. Il revisore dei conti vigila sul rispetto normativo, sulla regolarità della gestione contabile e sulla rispondenza del conto consuntivo generale con il regolamento di contabilità. È suo compito esaminare il bilancio di previsione e le relative modifiche e redigere la relativa relazione. Informa inoltre immediatamente le autorità competenti segnalando i casi per i quali sussistano motivati sospetti di irregolarità.

5. Il revisore dei conti ha diritto ad un corrispettivo mensile, nonché al rimborso delle spese di viaggio ai sensi della normativa in vigore in materia di missione del personale provinciale, se non risiede nel medesimo comune ove ha sede la Fondazione. In mancanza di un preciso tariffario spetterà al Consiglio della Fondazione stabilire l'ammontare del corrispettivo in oggetto.

 

Articolo 13 – Comitati tecnici

1. Il Consiglio della Fondazione, su proposta del direttore o della direttrice, può affidare a uno o più comitati tecnici l'incarico di dare un parere in merito a proposte e progetti concreti, utili a perseguire gli scopi della Fondazione, avvalendosi inoltre della loro attività di consulenza.

2. Dei comitati tecnici fanno parte persone esperte nel campo della promozione della salute o altri esperti in possesso di competenze specifiche nel settore. Il comitato tecnico può essere costituito anche da una sola persona.

 

Articolo 14 – Collaboratrici e collaboratori della Fondazione

1. Fanno parte delle collaboratrici e dei collaboratori della Fondazione il personale comandato dalla Giunta provinciale nonché l'eventuale personale proprio.

2. La Giunta provinciale approva la pianta organica della Fondazione.

3. Le collaboratrici ed i collaboratori della Fondazione rispondono del servizio direttamente al direttore o alla direttrice.

4. Le eventuali assunzioni di personale sono deliberate dal Consiglio della Fondazione su proposta del direttore o della direttrice.

5. Per lo svolgimento di particolari compiti possono essere affidati incarichi a collaboratrici o collaboratori esterni.

 

Articolo 15 – Regolamento di servizio

1. Il regolamento di servizio approvato dal Consiglio della Fondazione regola gli obblighi di servizio e gli orari di tutti i collaboratori e le collaboratrici.

 

Articolo 16 – Scioglimento o trasformazione della Fondazione

1. Quando lo scopo della Fondazione è esaurito, o, per ragioni particolari, è divenuto impossibile o di scarsa utilità, l'autorità competente può disporre l'estinzione della Fondazione.

2. Nel caso citato al comma 1, assolti gli impegni verso terzi, il patrimonio della Fondazione sarà trasferito dall'autorità competente ad altri enti con scopi analoghi. In mancanza di enti analoghi, il patrimonio sarà destinato a scopi di pubblica utilità.

 

Articolo 17 – Conclusioni e disposizioni transitorie

1. Per tutti i casi non previsti nel presente statuto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di Fondazioni (articolo 12 e successivi del codice civile e decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2001, n. 361).

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