A garanzia del costante adeguamento della rete distributiva alle esigenze del traffico e dello sviluppo turistico, urbanistico e produttivo del territorio provinciale e tenuto conto della necessità di salvaguardia dei vincoli ambientali e di tutela e recupero dei centri storici di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, si prevedono i seguenti limiti o motivi di incompatibilità.
Non è consentita l’installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburante:
a) nei tratti di strada, caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di traffico o in zone di incanalamento di manovre veicolari;
b) nelle aree di pertinenza o limitrofe a edifici tutelati ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali ( decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490);
c) nelle aree di pertinenza o tutelate con divieto di costruzione ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 ”Tutela del paesaggio“;
d) nei coni visuali o in particolari siti di pregio paesaggistico, indicati cartograficamente dal piano urbanistico comunale (PUC) o dal piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale (LEROP) e comunque tali da impedire la visuale, anche parziale, dei beni di interesse storico-artistico-architettonico o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale.
In prossimità delle aree di tutela paesaggistica e ambientale (parchi, riserve, biotopi, monumenti naturali, laghi, siti protetti, ecc.) ai sensi delle norme vigenti è consentita l’installazione solo di impianti stradali di distribuzione carburanti del tipo “chiosco”, realizzati, se considerati non incidenti dall’autorità competente per la tutela del paesaggio, con idonee opere di mascheramento atte a mitigarne l’impatto visivo.