In rapporto al tipo di impianto di distribuzione carburanti da autorizzare, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone omogenee:
3.2.1 - Zona 1 – “zona residenziale A – centro storico”. All’interno dell’area centro storico, come individuata nel PUC, non possono essere installati nuovi impianti stradali di distribuzione di carburante; possono continuare l’attività gli impianti esistenti, purché non deturpino il particolare pregio storico – artistico e ambientale della zona. Debbono essere trasferiti in altra zona gli impianti ubicati nei centri storici che turbano i valori storici, architettonici ed ambientali o quelli che costituiscono grave pericolo o intralcio alla circolazione (vedi articolo 19, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39);
3.2.2 - zona 2 – “zona residenziale B e C”. All’interno di tali aree possono essere installati esclusivamente nuovi impianti di distribuzione di carburante riconducibili a stazioni di servizio e stazioni di rifornimento, con prevalente dotazione di servizi per veicoli (deposito olio lubrificante, servizio di sostituzione e riparazione gomme, grassaggio, elettrauto, officina e simili);
3.2.3 - Zona 3 – “zona per insediamenti produttivi”. All’interno di tali aree possono essere installati esclusivamente impianti di distribuzione di carburante riconducibili a stazioni di servizio e stazioni di rifornimento, con servizi per persone e veicoli, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39;
3.2.4 - Zona 4 – “zona di verde agricolo”.All’interno di tali zone possono essere installati esclusivamente impianti di distribuzione di carburante riconducibili a stazione di servizio e stazione di rifornimento, con servizi per persone e veicoli, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39.